Autocertificazione non veritiera e decadenza solo se il requisito omesso era ostativo (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 15816 del 06.06.2024)

Principi di diritto (Massima)
La decadenza dai benefici di cui all’art. 75 d.P.R. n. 445/2000 presuppone che la non veridicità della dichiarazione sostitutiva nasconda l’assenza di un requisito che avrebbe in ogni caso impedito l’instaurazione del rapporto di lavoro con la pubblica amministrazione. Fuori da tale ipotesi, la falsità dichiarativa commessa ai fini o in occasione dell’assunzione non produce decadenza di diritto, ma può integrare giusta causa di licenziamento disciplinare ai sensi dell’art. 55-quater, lett. d), d.lgs. n. 165/2001. La decadenza opera di diritto, quale effetto di un vizio genetico del contratto, senza margini di discrezionalità, mentre la sanzione disciplinare esige il rispetto del procedimento e una valutazione di proporzionalità.

Il Fatto

Il Ministero dell’Istruzione impugna in cassazione la sentenza con cui la Corte d’appello di Milano aveva confermato la decisione del Tribunale di Monza. Il giudice di primo grado aveva accolto il ricorso di una docente e dichiarato illegittimo il provvedimento con cui il dirigente scolastico aveva disposto la risoluzione del contratto e il depennamento dalle graduatorie di istituto di seconda fascia.

Il provvedimento era stato adottato perché la docente, nel compilare la modulistica, non aveva indicato una condanna penale contravvenzionale risalente al 2007, con pena sospesa e beneficio della non menzione. La Corte territoriale aveva ritenuto che quella condanna non rientrasse tra le cause ostative previste dalla lex specialis richiamata dall’ordinanza ministeriale e che, dunque, l’omissione non fosse influente. Il Ministero ricorre per cassazione deducendo la violazione dell’art. 75 d.P.R. n. 445/2000 e richiamando l’art. 55-quater d.lgs. n. 165/2001.

La Motivazione della Corte

Il ricorso è infondato. La Corte ricostruisce la portata dell’art. 75 d.P.R. n. 445/2000, che collega la decadenza dai benefici al provvedimento amministrativo emanato sulla base della dichiarazione non veritiera. La norma si applica nel settore del pubblico impiego privatizzato quando l’infedeltà della dichiarazione comporta l’assenza di un requisito che avrebbe comunque impedito l’instaurazione del rapporto.

Ciò che rileva è l’oggettiva assenza del requisito, da cui deriva la decadenza di diritto quale effetto di un vizio genetico del contratto: la falsità di dati decisivi per l’assunzione produce la decadenza senza alcuna possibilità di diversa valutazione. Nella specie, però, la Corte d’appello aveva accertato che la condanna riportata dalla docente non era ostativa all’iscrizione e all’instaurazione del rapporto.

La Corte richiama il proprio orientamento (Cass. n. 32574/2021, Cass. n. 22673/2020, Cass. n. 18699/2019) e distingue le due fattispecie. Le norme decadenziali sui requisiti di accesso rispondono a una logica di rigorosa legalità e operano quando i requisiti falsamente indicati siano necessariamente e in ogni caso ostativi all’accesso all’impiego pubblico. Nelle altre ipotesi, le dichiarazioni false possono comportare, una volta instaurato il rapporto, il licenziamento disciplinare ai sensi dell’art. 55-quater, lett. d), d.lgs. n. 165/2001, nel rispetto del procedimento e della proporzionalità.

Il principio è coerente con quello enunciato dalle Sezioni Unite penali n. 49686/2023 in tema di falsità nelle autodichiarazioni per il reddito di cittadinanza, che richiede la funzionalità della falsa indicazione a ottenere un beneficio non spettante. La Corte aggiunge che una diversa interpretazione esporrebbe la norma a dubbi di legittimità costituzionale per violazione dei principi di ragionevolezza, proporzionalità e imparzialità di cui all’art. 3 Cost. Il ricorso è quindi rigettato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *