Giudizio di rinvio chiuso e divieto di nuove eccezioni (Cass. civ. Sez. II n. 17458 del 25.06.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di rinvio, a seguito di cassazione della sentenza, le parti non possono prendere conclusioni diverse da quelle assunte nel giudizio in cui fu pronunciata la sentenza cassata, salvo che la necessità delle nuove conclusioni sorga dalla sentenza di cassazione. Il giudizio di rinvio costituisce un processo chiuso, nel quale è preclusa ogni possibilità di proporre nuove domande, eccezioni o conclusioni, intese in senso ampio come qualsiasi attività assertiva o probatoria. Il giudice di rinvio deve uniformarsi soltanto al principio di diritto enunciato dalla Cassazione, senza poter modificare l’accertamento e la valutazione dei fatti già acquisiti al processo. La riforma del rito civile introdotta dalla legge n. 353/1990 non ha inciso sull’art. 394 cod. proc. civ., rimasto invariato nel sancire tale preclusione.

Il Fatto

La vicenda trae origine da una scrittura privata del 1982, sulla cui qualificazione le parti hanno a lungo conteso: se essa avesse dato vita a un rapporto di natura meramente obbligatoria oppure a servitù prediali. Dopo i gradi di merito e una prima pronuncia di cassazione con rinvio, il giudice del rinvio ha respinto l’eccezione della società, giudicandola inammissibile per tardività e comunque infondata. La società ha quindi proposto ricorso per cassazione, censurando l’interpretazione dell’art. 1027 cod. civ. e del regime del giudizio di rinvio.

La ricorrente ha sostenuto, in particolare, che nei giudizi di primo grado anteriori alla riforma del 1990 non operavano le preclusioni processuali da quella introdotte, con la conseguenza che le eccezioni avrebbero potuto essere sollevate per la prima volta anche in appello e, quindi, in sede di rinvio.

La Motivazione della Corte

La Corte affronta il primo motivo, con il quale si denuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5), cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione degli artt. 1322 e 1362 cod. civ. e dell’art. 1027 cod. civ., nonché degli artt. 392 e 394 cod. proc. civ. Il motivo è dichiarato infondato e respinto.

Il passaggio decisivo riguarda l’art. 394 cod. proc. civ., che, secondo la Corte, non ha subito alcuna modificazione per effetto della riforma di cui alla legge n. 353/1990. É rimasto invariato il principio per cui il giudizio di rinvio è un giudizio chiuso: le parti, ai sensi del terzo comma, non possono prendere conclusioni diverse da quelle prese nel giudizio nel quale fu pronunciata la sentenza cassata, a meno che la necessità delle nuove conclusioni non sorga dalla sentenza di cassazione.

Il giudice di rinvio, prosegue la Corte, deve uniformarsi soltanto al principio di diritto enunciato nella sentenza che ha disposto il rinvio, senza possibilità di modificare l’accertamento e la valutazione dei fatti acquisiti al processo, richiamando sul punto Cass. 28.10.1997 n. 10598.

La giurisprudenza è consolidata nel ritenere che la riassunzione dinanzi al giudice di rinvio instauri un processo chiuso, nel quale le parti non possono proporre nuove domande ed eccezioni, né conclusioni diverse. Tali attività sono ammesse solo se rese necessarie dalle statuizioni della Cassazione. Conseguentemente non possono essere proposti, né esaminati, motivi di impugnazione differenti da quelli formulati nell’appello conclusosi con la sentenza cassata, che continuano a delimitare l’effetto devolutivo del gravame e la formazione del giudicato interno (richiamate Cass. sez. lav. 22.5.2020 n. 9480; Cass. ord. 21.2.2019 n. 5137; Cass. sez. lav. 14.6.2006 n. 13719).

La Corte dà infine atto, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato se dovuto.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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