Nullità del contratto rilevabile d’ufficio solo se il fatto emerge ex actis (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 17453 del 25.06.2024)

Principi di diritto (Massima)
La nullità del contratto per contrasto con norme imperative è rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado del giudizio ai sensi dell’art. 1421 cod. civ., ma il suo rilievo officioso presuppone che gli elementi fattuali che la integrano siano già emersi ex actis. L’eccezione in senso lato non è condizionata all’onere di allegazione, bensì alla previa acquisizione processuale dei fatti costitutivi. Ne consegue che la nullità non può essere rilevata quando i fatti siano introdotti per la prima volta in appello con note autorizzate, a preclusioni assertorie e probatorie già maturate.

Il Fatto

Una lavoratrice agisce nei confronti del proprio datore di lavoro pubblico per ottenere il passaggio alla posizione economica superiore, a seguito di una selezione interna avviata nel 2008. Il Tribunale accoglie la domanda, riconoscendo il diritto alla rettifica della graduatoria mediante l’attribuzione di un maggior punteggio per un titolo di formazione non adeguatamente valutato.

La Corte d’Appello conferma la decisione, respingendo le censure del datore di lavoro sulla nullità della sentenza per omesso contraddittorio, sull’indeterminatezza della domanda e sulla motivazione. Il datore di lavoro ricorre quindi per cassazione con due motivi, incentrati sulla nullità del bando per assenza di copertura finanziaria e per mancanza del visto di regolarità contabile.

La Motivazione della Corte

Il ricorso è dichiarato inammissibile. La Suprema Corte osserva che i due motivi prospettano una questione mai trattata nella sentenza impugnata, non ritualmente introdotta nel processo nei modi e nei termini consentiti. Il ricorso è interamente incentrato sulla nullità dell’intera procedura selettiva per vizi di copertura finanziaria e di regolarità contabile, mentre nessuno degli aspetti effettivamente decisi dalla Corte d’Appello è fatto oggetto di censura.

Il datore di lavoro sostiene di avere sollevato la questione con note autorizzate depositate nel corso del secondo grado di giudizio, invocando la rilevabilità d’ufficio della nullità contrattuale. La Corte non nega il principio, ma ne delimita la portata operativa.

Richiamando le Sezioni Unite n. 26242 e 26243 del 2014 e la Sez. Un. n. 7294 del 2017, il Collegio ribadisce che la rilevabilità officiosa delle eccezioni in senso lato è condizionata all’emergenza ex actis degli elementi fattuali sui quali l’eccezione possa essere fondata. Il momento di introduzione dei fatti assume rilievo sotto il profilo delle preclusioni, salva la possibilità che essi emergano tramite il principio di acquisizione processuale o dall’espletamento delle prove.

Nel caso concreto, la nullità dipende dalla mancanza di copertura finanziaria e dalla irregolarità formale degli atti che hanno avviato la procedura. Si tratta di fatti non allegati né introdotti nel processo se non con le citate note autorizzate in appello, dunque a preclusioni ampiamente maturate. I giudici di merito non avrebbero potuto rilevare la nullità, non avendone la necessaria conoscenza iusta alligata et probata partium.

La Corte distingue il precedente Cass. n. 15364 del 2023, con cui era stata confermata la nullità della medesima procedura selettiva in una causa instaurata da altra lavoratrice. In quel giudizio la nullità era stata eccepita nella prima difesa in appello e il tema dei finanziamenti era stato esposto già in primo grado. Situazioni processuali diverse, dalle quali, applicando i medesimi principi, scaturiscono esiti fisiologicamente differenti.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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