Inammissibile il ricorso che non riporta la clausola contrattuale invocata (Cass. civ. Sez. III n. 3859 del 12.02.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nel leasing traslativo, in caso di risoluzione per inadempimento dell’utilizzatore, trova applicazione la disciplina inderogabile dell’art. 1526 cod. civ. in tema di vendita con riserva della proprietà, con conseguente restituzione dei canoni già corrisposti e riconoscimento di un equo compenso per il godimento del bene. La clausola contrattuale che, disciplinando l’inadempimento, escluda la restituzione dei canoni è incompatibile con tale disciplina, perché determinerebbe una ingiusta locupletazione della concedente, che manterrebbe la proprietà del bene e al tempo stesso i canoni maturati. Il motivo di ricorso che invochi l’applicazione di una clausola contrattuale senza riprodurne il contenuto è inammissibile per difetto di autosufficienza, ai sensi dell’art. 366, n. 6, cod. proc. civ., e per non correlazione alla ratio decidendi.
Il Fatto
La banca aveva intimato decreto ingiuntivo per il pagamento di una somma a titolo di canoni e spese insolute relativamente a un contratto di leasing, nei confronti della società utilizzatrice e dei fideiussori. La società e i garanti proposero opposizione, chiedendo la revoca del decreto e la condanna della banca al risarcimento dei danni per l’asserita usurarietà dei tassi. Nel corso del giudizio intervenne la cessionaria del credito.
Il Tribunale di Roma, disposta una CTU, qualificò il contratto come leasing traslativo, con applicazione dell’art. 1526 cod. civ., accertò un credito in favore della società utilizzatrice e condannò la banca al pagamento. La Corte d’Appello di Roma rigettò l’appello principale e dichiarò assorbito quello incidentale condizionato, confermando la qualificazione del contratto e la debenza della restituzione delle rate. Avverso tale sentenza la cessionaria ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo.
La Motivazione della Corte
La ricorrente lamentava la violazione e falsa applicazione degli artt. 1526 cod. civ. e 19 del contratto di leasing, sostenendo che la corte di merito avrebbe dovuto applicare la clausola contrattuale, che disciplina espressamente l’inadempimento dell’utilizzatore senza prevedere alcuna restituzione da parte della banca. La ratio di tale clausola era, ad avviso della ricorrente, quella di evitare ingiustificati arricchimenti della banca.
La Corte ha dichiarato il motivo inammissibile per plurimi profili. Anzitutto, per difetto di autosufficienza: pur prospettando la mancata applicazione dell’art. 19 del contratto, la ricorrente non ne ha riportato il contenuto, violando l’art. 366, n. 6, cod. proc. civ.
In secondo luogo, il motivo non si correla alla ratio decidendi. La corte di merito aveva affermato che l’art. 19 è incompatibile con la figura del leasing traslativo e con le norme sulla vendita con riserva di proprietà, perché la sua applicazione determinerebbe una ingiusta locupletazione della concedente, che manterrebbe al tempo stesso la proprietà del bene e i canoni maturati fino alla risoluzione.
La Corte ha richiamato il consolidato indirizzo secondo cui l’applicazione al leasing traslativo della disciplina inderogabile dell’art. 1526 cod. civ. comporta, in caso di risoluzione per inadempimento dell’utilizzatore, la restituzione dei canoni già corrisposti e il riconoscimento di un equo compenso per l’utilizzo dei beni, tale da remunerare il solo godimento e non anche la quota destinata al trasferimento finale. Ne consegue che la concedente, mantenendo la proprietà della cosa e acquisendo i canoni maturati fino alla risoluzione, non può ottenere un indebito vantaggio dal cumulo dei canoni e del residuo valore del bene (Cass., Sez. III, n. 1581 del 2020; Cass., Sez. III, n. 23336 del 2019; Cass., Sez. I, n. 10249 del 2022). Il motivo è pertanto inammissibile anche in ragione dell’art. 360-bis cod. proc. civ.
Da tali considerazioni consegue la declaratoria di inammissibilità del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in dispositivo, oltre all’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Nota della Redazione
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