Potere di qualificazione della domanda in appello e spese non generiche (Cass. civ. Sez. III n. 8232 del 27.03.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il giudice d’appello può rendere una qualificazione giuridica autonoma della domanda proposta in primo grado, diversa da quella del giudice che ha deciso, nei limiti del giudicato interno, del divieto di ultrapetizione e dell’inserimento di nuovi elementi di fatto. La censura che contesti l’accertamento di merito, per modificarlo, è inammissibile in sede di legittimità. La maggiorazione delle spese di lite oltre il massimo previsto non è giustificata dalla sola pluralità delle parti né da un asserto generico sul “più gravoso impegno defensionale”.

Il Fatto

Un depositante convenne in giudizio la società depositaria per ottenere il risarcimento dei beni distrutti in un incendio del capannone ove erano custoditi. La società chiamò in causa i soggetti coinvolti nella gestione e nella manutenzione dell’immobile: la società di gestione immobiliare, la ditta esecutrice dei lavori sul tetto, l’ente previdenziale proprietario e altri soggetti.

Il Tribunale condannò la depositaria in via contrattuale e ritenne responsabili in via extracontrattuale la società di gestione e la ditta, rigettando le domande verso l’ente previdenziale. La Corte d’Appello confermò la condanna della depositaria e della ditta, ma in accoglimento del gravame della società di gestione escluse la sua responsabilità verso la depositaria. Quest’ultima ricorse per cassazione con cinque motivi.

La Motivazione della Corte

Con il primo motivo la ricorrente lamentava la falsa applicazione dell’art. 1780 cod. civ. e l’omesso esame di fatto decisivo, sostenendo l’inevitabilità dell’incendio e l’adeguatezza della condotta del custode. La Corte ha rilevato che il motivo, articolato in tre argomentazioni, costituisce in gran parte il tentativo di introdurre un terzo grado di merito. Quanto alla qualificazione della domanda, il giudice d’appello aveva correttamente esercitato il proprio potere qualificatorio, riconosciuto dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. sez. 3 n. 26999 del 2005, Cass. sez. 3 n. 10617 del 2012, Cass. sez. 3 n. 12159 del 2023), permanendo in appello con i limiti, nella specie non violati, del giudicato interno, della ultrapetizione e dell’inserimento di nuovi elementi di fatto.

Il secondo motivo, incentrato sulla falsa applicazione dell’art. 2562 cod. civ., è stato dichiarato infondato: la norma attiene al diverso rapporto di affitto d’azienda, irrilevante nel giudizio, mentre il giudice d’appello ha considerato il rapporto di deposito tra il depositante e la depositaria, desumendone l’inadempimento.

Il terzo motivo denunciava la violazione del contraddittorio e degli artt. 194 e 698 cod. proc. civ., per l’utilizzazione in CTU di materiale proveniente da un ATP anteriore. La Corte ha osservato che la censura contestava in termini di fatto l’incidenza riconosciuta a quella relazione, mirando ancora a un riesame del merito, e che il richiamo a un precedente risultava privo di pertinenza, riguardando altri soggetti.

Identica sorte per il quarto motivo, che riproponeva la questione della qualificazione della domanda di garanzia: anche qui si chiedeva una diversa ricostruzione in fatto, inammissibile. Determinante, invece, il quinto motivo, relativo agli artt. 91 e 92 cod. proc. civ.: la Corte ha ritenuto ictu oculi non erroneo il principio di causalità che aveva posto le spese a carico della ricorrente, ma ha censurato la maggiorazione del 60% e del 30% applicata dalla corte territoriale. L’espressione “il più gravoso impegno defensionale” è mero asserto, generico e apodittico, non chiarisce la peculiarità idonea a superare il massimo previsto, e la sola pluralità delle parti non può giustificarlo. Il motivo è stato quindi parzialmente accolto, con cassazione in relazione e rinvio alla Corte d’Appello di Firenze, in diversa composizione, anche per le spese di legittimità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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