Redditometro e imprenditore agricolo: la prova degli utili già tassati (Cass. civ. Sez. V n. 17537 del 25.06.2024)

Principi di diritto (Massima)
In tema di accertamento sintetico del reddito delle persone fisiche, il contribuente può vincere la presunzione legale relativa del redditometro offrendo la prova che le spese contestate sono state sostenute con redditi già sottoposti a tassazione. L’art. 38, sesto comma, d.P.R. n. 600 del 1973 non richiede che il reddito utilizzato sia esente, ma soltanto che il reddito presunto non esista o esista in misura inferiore, anche perché già assoggettato a imposta in via forfetaria. La determinazione forfettaria del reddito agrario non esclude, di per sé, che l’imprenditore agricolo abbia conseguito utili effettivi di impresa; questi ultimi, se già tassati, non possono essere nuovamente assoggettati a imposizione per il solo fatto che il reddito forfettario appaia sproporzionato rispetto al tenore di vita. Il giudice di merito non può ignorare la dimostrata disponibilità di tali utilità soltanto perché le spese siano qualificabili come personali.

Il Fatto

Il contribuente, esercente attività di acquacoltura in acque dolci e di lavorazione e confezionamento del caviale, riceveva avvisi di accertamento per IRPEF ed accessori relativi agli anni 2007 e 2008, emessi ai sensi dell’art. 38, comma 5, d.P.R. n. 600 del 1973. L’Ufficio rilevava, su un reddito complessivo dichiarato di poche decine di migliaia di euro, la disponibilità di abitazioni, autoveicoli, un’imbarcazione da diporto a motore con mutuo di importo rilevante e polizze assicurative, desumendone un reddito sintetico superiore a 471.000 euro per il 2007 e a 518.000 euro per il 2008.

Il giudice di primo grado accoglieva il ricorso del contribuente. La Commissione tributaria regionale del Veneto, riformando la decisione, dichiarava la legittimità degli accertamenti. Il contribuente ricorreva per cassazione con tre motivi, deducendo la violazione dell’art. 38, sesto comma, del d.P.R. n. 600 del 1973 e il vizio di motivazione della sentenza d’appello.

La Motivazione della Corte

La Corte ricostruisce la disciplina applicabile ratione temporis, anteriore alle modifiche introdotte dal d.l. n. 78 del 2010, e ribadisce la natura di presunzione legale relativa propria del sistema del redditometro: accertata l’effettività dei fattori-indice, l’Amministrazione è dispensata da ogni ulteriore prova e spetta al contribuente dimostrare che il reddito presunto non esiste o esiste in misura inferiore.

La prova contraria non si riduce alla mera disponibilità di altri redditi. Essa richiede la dimostrazione documentale dell’entità e della durata del possesso delle somme, con circostanze sintomatiche della loro destinazione a coprire le spese contestate. La Corte richiama sul punto un orientamento consolidato (Cass. n. 1980 del 2020, Cass. n. 10266 del 2019, Cass. n. 37985 del 2022) e precisa che l’onere non è particolarmente gravoso, potendo essere assolto anche con gli estratti dei conti correnti.

Con specifico riferimento all’attività agricola, il Collegio ribadisce il principio secondo cui è legittimo l’accertamento sintetico nei confronti del coltivatore diretto che dichiari soltanto reddito agrario e dominicale, quando elementi estranei alla configurazione reddituale prospettata facciano presumere ulteriori redditi (Cass. n. 19557 del 2014, Cass. n. 22426 del 2016, Cass. n. 20877 del 2022).

Il primo motivo è però fondato. Il contribuente aveva dimostrato, con la contabilità d’impresa raccordata alle dichiarazioni IVA e con gli estratti conto, che la provvista delle spese derivava dal prelievo degli utili dell’impresa agricola, già assoggettati a tassazione forfettaria. La Commissione regionale, pur riconoscendo la sussistenza di un reddito effettivo “sproporzionato” rispetto a quello forfettario, aveva omesso di considerarlo perché aveva ritenuto le spese imputabili a fini personali. Così argomentando, i giudici d’appello non hanno fatto buon governo della norma.

Il secondo e il terzo motivo sono invece infondati. Richiamando Cass. Sez. Un. n. 8053 del 2014, la Corte esclude che ricorra motivazione apparente o contrasto irriducibile: il percorso logico della Commissione emerge con chiarezza, indipendentemente dagli esiti. La sentenza è cassata sul primo motivo e la causa è decisa nel merito, con accoglimento dell’originario ricorso del contribuente; le spese di merito sono compensate, quelle di legittimità seguono la soccombenza.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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