Aero club dilettantistico: la vendita di carburante ai soci è attività commerciale e paga le imposte (Cass. civ. Sez. V n. 4460 del 27.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di agevolazioni fiscali in favore di associazioni senza fine di lucro, non può considerarsi funzionale al perseguimento diretto degli scopi istituzionali dell’ente la vendita di carburante, la quale, benché destinata in linea di principio ai soli associati, è qualificabile come attività commerciale, come tale soggetta al regime fiscale ordinario. (Rv. 678047-01)

Il Fatto

L’Agenzia delle Entrate di Vercelli aveva contestato a un aero club, costituito come associazione sportiva dilettantistica, l’applicazione irregolare del regime di favore per l’anno 2011, in particolare il superamento del limite di proventi commerciali previsto dall’art. 1, comma 2, l. n. 398/1991. L’ufficio aveva riqualificato come commerciali, ai sensi dell’art. 148, comma 4, TUIR e dell’art. 4, comma 5, d.P.R. n. 633/1972, le attività di servizi aeroportuali, vendita di carburante, volo da turismo e didattica, recuperando a tassazione un reddito d’impresa ai fini IRES, un valore della produzione IRAP di circa 219.000 euro e un volume d’affari IVA di circa 220.000 euro, con sanzioni.

La Commissione tributaria provinciale di Vercelli ha accolto il ricorso dell’associazione e la Commissione regionale del Piemonte ha rigettato l’appello dell’ufficio, valorizzando la mancanza delle autorizzazioni necessarie per svolgere attività aeroportuale e qualificando le somme versate dai soci per il carburante come mera contribuzione ai costi di gestione del velivolo. L’Agenzia ha proposto ricorso per cassazione con sei motivi; l’associazione è rimasta intimata.

La Motivazione della Corte

La Corte ha accolto i primi cinque motivi. Il primo perché la circostanza della mancanza di autorizzazioni ENAV era stata dedotta per la prima volta in appello, in violazione del divieto di nova dell’art. 57 d.lgs. n. 546/1992, mentre nel ricorso introduttivo lo svolgimento dei servizi aeroportuali era dato per pacifico. Il secondo e il terzo perché la CTR aveva valorizzato in modo dirimente un dato formale, in contrasto con il principio per cui, per le agevolazioni alle associazioni non lucrative, non rileva la veste giuridica ma l’effettivo svolgimento di attività senza fine di lucro, il cui onere probatorio incombe sul contribuente (Cass. n. 16449/2016, n. 10393/2018, n. 29500/2020); le agevolazioni presuppongono inoltre il rispetto concreto delle clausole statutarie sulla vita associativa (Cass. n. 4872/2015). L’indicazione dei servizi aeroportuali nell’art. 148 TUIR ha carattere definitorio e prescinde dall’autorizzazione ENAC.

Sul quarto motivo la Corte ha precisato la portata dell’art. 148 TUIR: la norma esclude dalla qualificazione commerciale le attività svolte dagli enti associativi in diretta attuazione degli scopi istituzionali, anche verso corrispettivi specifici, purché rivolte agli associati e nel rispetto delle clausole statutarie, in ragione della finalità mutualistica. La deroga non opera però per attività che, per natura e modalità, eccedono il perimetro istituzionale. La vendita di carburante, pur destinata in linea di principio ai soli associati, non è funzionale al perseguimento diretto di scopi sportivi, culturali o ricreativi: la cessione di beni configura attività d’impresa ex art. 2195 c.c. indipendentemente dalla qualità del destinatario ed è soggetta al regime ordinario ai fini delle imposte sui redditi e dell’IVA.

Il quinto motivo è stato accolto per omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c. sulla censura relativa alla tracciabilità dei movimenti finanziari, rilevante ai fini del regime agevolato. Assorbito il sesto motivo, la sentenza è stata cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Piemonte, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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