IMU enti non commerciali, retta esigua non basta per l’esenzione (Cass. civ. Sez. V n. 17623 del 26.06.2024)
Principi di diritto (Massima)
In materia di IMU, l’esenzione prevista dall’art. 7, comma 1, lett. i), d.lgs. n. 504/1992 per gli immobili degli enti non commerciali destinati all’esercizio di attività didattica non commerciale richiede un accertamento in concreto, da condurre in modo rigoroso ed anno per anno. La circostanza che la retta applicata sia significativamente più esigua rispetto a quella prevista dal Miur è criterio neutro e non idoneo, da solo, ad escludere la natura economica dell’attività: occorre verificare la gratuità delle attività ovvero che i corrispettivi versati siano, per la loro entità, simbolici o comunque inidonei a costituire retribuzione del servizio, perché notevolmente inferiori ai costi di gestione. Il rilievo che l’attività si sia chiusa in perdita non dimostra l’assenza di scopo di lucro, potendo dipendere da cattiva gestione o sfavorevole congiuntura. Spetta al contribuente provare in concreto i requisiti dell’esenzione, non essendo sufficiente documentazione che attesti a priori il tipo di attività cui l’immobile è destinato.
Il Fatto
Un istituto religioso civilmente riconosciuto impugnava davanti alla competente commissione tributaria provinciale un avviso di accertamento con cui il Comune aveva preteso il pagamento dell’IMU per l’anno d’imposta 2014, ritenendo carenti i presupposti dell’esenzione. Il ricorso veniva rigettato in primo grado.
La Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio accoglieva l’appello del contribuente, ravvisando il requisito soggettivo nell’essere l’istituto un ente ecclesiastico civilmente riconosciuto e, sul piano oggettivo, valorizzando l’inferiorità delle rette rispetto agli indici Miur e la chiusura dell’attività in perdita. Il Comune ricorreva per cassazione con due motivi, fondati sulla violazione della norma di esenzione e sull’errata distribuzione dell’onere probatorio.
La Motivazione della Corte
La Corte accoglie il primo motivo e dichiara assorbito il secondo. Il fulcro della decisione è la distinzione tra il dato formale della destinazione dell’immobile e la verifica sostanziale del carattere non commerciale dell’attività. Il requisito oggettivo, ribadisce la Corte, deve essere dimostrato dal contribuente e non può essere desunto da astrazioni argomentative né da documenti che attestino a priori il tipo di attività svolta.
Richiamando un proprio precedente in fattispecie analoga (Cass., Sez. VI-5, ord. 13/05/2022, n. 15364), il Collegio afferma che una retta significativamente più bassa di quella Miur è circostanza neutra. Serve la verifica della gratuità o del carattere simbolico degli importi, cioè della loro inidoneità a retribuire il servizio perché notevolmente inferiori ai costi di gestione. Tale accertamento non è stato compiuto dalla sentenza impugnata.
La Corte censura anche il ragionamento che aveva valorizzato l’inferiorità delle rette e la chiusura in perdita. L’esito negativo di bilancio, si osserva, non esclude la finalità di lucro, potendo dipendere da una cattiva gestione o da una sfavorevole congiuntura. Sul punto è richiamata Cass., Sez. V, sentenza n. 14226 dell’08/07/2015, che aveva cassato con rinvio una decisione di merito la quale aveva riconosciuto l’esenzione a una scuola paritaria di ispirazione religiosa attribuendo erroneamente rilievo alla perdita di esercizio.
Il Collegio collega poi la norma interna al diritto unionale: l’esenzione è compatibile con il divieto di aiuti di Stato solo se riguarda immobili destinati ad attività non economica, da intendersi, secondo la decisione 2013/284/UE della Commissione del 19 dicembre 2012, come l’attività svolta a titolo gratuito o dietro corrispettivo simbolico (Cass., Sez. V, ord. n. 4066 del 12/02/2019).
Quanto al secondo immobile, la Corte rileva l’errore della commissione regionale, che dalla destinazione a casa per ferie solo dal 6.4.2016 aveva desunto apoditticamente il godimento dell’agevolazione per il 2014. Viene ribadito che il contribuente deve provare l’esistenza in concreto dei requisiti, mentre il giudice di merito è tenuto ad accertare i fatti senza ricorrere ad astrazioni (Cass., Sez. V, sentenza n. 6711 del 02/04/2015; Cass., Sez. V, sentenza n. 5485 del 29/02/2008). La sentenza è pertanto cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, in differente composizione, anche per le spese.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.