Esenzione ICI università non statali esclusa se retta non simbolica (Cass. civ. Sez. V n. 17934 del 28.06.2024)
Principi di diritto (Massima)
In tema di esenzione ICI di cui all’art. 7, comma 1, lett. i), d.lgs. n. 504/1992, le condizioni dell’agevolazione sono cumulative: la natura non commerciale dell’ente e lo svolgimento esclusivo nell’immobile delle attività tassativamente indicate. Il requisito oggettivo non si desume dalla natura istituzionale del soggetto né dal solo pareggio economico di bilancio, ma richiede la prova che l’attività è svolta con modalità non commerciali, ossia a titolo gratuito o dietro un corrispettivo simbolico. La sentenza di appello che riconosce l’esenzione in forza della sola assenza di utili, senza verificare l’irrisorietà della retta, viola i principi anche nel confronto con il diritto dell’Unione.
Il Fatto
Un ente locale imponeva l’ICI per l’annualità 2011 su immobili utilizzati da un’università non statale legalmente riconosciuta. La contribuente impugnava l’avviso di accertamento, sostenendo il diritto all’esenzione per lo svolgimento di attività didattica.
I giudici di primo grado rigettavano il ricorso, rilevando che il pagamento di un corrispettivo da parte degli utenti costituiva indice dell’esercizio dell’attività con modalità commerciali. In appello, la Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Lazio accoglieva l’impugnazione e annullava l’avviso, valorizzando il pareggio economico risultante dai bilanci e l’assenza di differenze tra università statali e non statali. L’ente impositore proponeva quindi ricorso per cassazione, affidato a due motivi; la contribuente resisteva con controricorso e memoria.
La Motivazione della Corte
La Corte respinge anzitutto le eccezioni preliminari di inammissibilità. Il motivo non chiede una rivalutazione del merito, ma censura sul piano del diritto il corretto accertamento di un requisito di fattispecie, decisivo anche ai fini della conformità della disciplina interna al diritto dell’Unione. Né ricorre una questione nuova: in tema di ICI è il contribuente a dover dedurre e provare la causa di esclusione dell’imposta, senza che l’ente impositore sia onerato di esporre le ragioni del mancato riconoscimento di ogni esenzione astrattamente applicabile.
Nel merito, i giudici riaffermano l’orientamento consolidato sulla distribuzione dell’onere della prova. Chi invoca l’agevolazione non può limitarsi a documentare la propria natura di ente non commerciale, i fini istituzionali o la destinazione astratta dell’immobile. Deve invece dimostrare che l’attività concretamente svolta rientra tra quelle esentate e non è esercitata con modalità commerciali.
La Corte ricostruisce l’evoluzione dell’art. 7, comma 1, lett. i), d.lgs. n. 504/1992, integrato dalla disciplina del 2005 e del 2006, che ha esteso il beneficio alle attività comunque svolte, purché non esclusivamente commerciali. Richiamando la decisione della Commissione europea del 2012, si precisa che l’esenzione è compatibile con la disciplina degli aiuti di Stato solo se l’attività è resa a titolo gratuito o dietro un importo simbolico. La verifica impone una valutazione puntuale e non predeterminata, incentrata sull’irrisorietà della retta in rapporto al costo effettivo del servizio.
Nella specie la sentenza impugnata si è limitata a valorizzare il risultato non superiore al pareggio economico, senza correlarlo al criterio della gratuità o del corrispettivo simbolico richiesto dal diritto dell’Unione. L’accoglimento del primo motivo, con assorbimento del secondo, comporta la cassazione con rinvio alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione, per il nuovo accertamento e la liquidazione delle spese.
Nota della Redazione
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