Definizione agevolata delle liti tributarie ed estinzione del processo in cassazione (Cass. civ. Sez. V n. 7383 del 19.03.2024)

Principi di diritto (Massima)
Perfezionata la definizione agevolata delle controversie tributarie mediante il deposito della domanda e delle attestazioni di pagamento della prima rata presso l’organo giurisdizionale innanzi al quale pende la lite, il processo è dichiarato estinto con decreto del presidente della sezione o con ordinanza in camera di consiglio se è stata fissata la data della decisione. Le spese del processo restano a carico della parte che le ha anticipate. La definizione agevolata perfezionata dal coobbligato giova in favore degli altri, compresi quelli per i quali la controversia non sia più pendente, fatte salve le disposizioni del secondo periodo del comma 196. La causa di estinzione opera anche nel giudizio di legittimità, ove la domanda sia depositata prima della decisione.

Il Fatto

Nei confronti di un’associazione e del suo rappresentante legale venivano notificati avvisi di accertamento per gli anni 2010 e 2011, finalizzati al recupero di Ires, Irap e Iva. L’amministrazione finanziaria contestava il disconoscimento dell’accesso al regime agevolato previsto dalla legge n. 398 del 1991, che prevede la detassazione delle attività istituzionali, ritenendo che l’ente dovesse essere sottoposto al regime fiscale ordinario d’impresa.

I ricorsi proposti dal rappresentante legale e dall’associazione venivano rigettati dalla CTP di Roma e, in appello, dalla CTR del Lazio. Il contribuente ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi, contestando la nullità della sentenza per motivazione apparente e, in via subordinata, la violazione e falsa applicazione degli artt. 19 e 19-ter d.P.R. n. 633 del 1972 nonché del principio di neutralità, non avendo la CTR ritenuto detraibile l’Iva dei costi inerenti ed effettivi sostenuti dall’ente.

La Motivazione della Corte

Nel corso del giudizio di legittimità il ricorrente ha formulato istanza di estinzione del processo per intervenuto perfezionamento della definizione agevolata delle controversie tributarie, ai sensi dell’art. 1, commi da 186 a 205, della legge n. 197 del 2022. Il versamento degli importi dovuti risulta documentato.

La Corte richiama la disciplina dei commi 194, 197, 198 e 202. In particolare il comma 198 prevede che, in caso di deposito della domanda di definizione e delle attestazioni di pagamento della prima rata presso l’organo giurisdizionale innanzi al quale pende la controversia, il processo è dichiarato estinto con decreto del presidente della sezione o con ordinanza in camera di consiglio se è stata fissata la data della decisione. Le spese del processo restano a carico della parte che le ha anticipate.

Il comma 202 stabilisce che la definizione agevolata perfezionata dal coobbligato giova in favore degli altri, compresi quelli per i quali la controversia non sia più pendente, fatte salve le disposizioni del secondo periodo del comma 196.

Verificata la regolarità della domanda e della documentazione dei versamenti, la Corte dichiara l’estinzione del giudizio. Nulla è dovuto per le spese, che vengono dichiarate irripetibili in ragione della causa di estinzione intervenuta. I motivi di ricorso non vengono esaminati nel merito, restando assorbita ogni altra valutazione in conseguenza della definizione agevolata.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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