Notifica diretta della cartella a familiare convivente senza raccomandata informativa: perfezionamento dell’atto (Cass. civ. Sez. 5 n. 18692 del 09.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
La notificazione della cartella di pagamento eseguita ai sensi dell’art. 26, comma 1, seconda parte, d.P.R. n. 602/1973, mediante invio diretto di plico raccomandato da parte dell’agente della riscossione, è regolata dalle disposizioni concernenti il servizio postale ordinario e non da quelle della legge n. 890/1982. Ne consegue che la consegna del plico a persona diversa dal destinatario comporta il perfezionamento della notifica, dovendosi presumere che l’atto sia pervenuto nella sfera di conoscenza del destinatario, senza necessità dell’ulteriore invio della raccomandata informativa. È onere del destinatario provare, proponendo querela di falso, l’assoluta estraneità della persona che ha sottoscritto l’avviso alla sua sfera personale o familiare.
Il Fatto
L’agente della riscossione notificava al contribuente un’intimazione di pagamento relativa a una cartella esattoriale per IRPEF e CSSN dell’anno d’imposta 1997. Il contribuente impugnava l’intimazione dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale, che accoglieva il ricorso annullando l’atto. L’appello del concessionario veniva rigettato dalla Commissione Tributaria Regionale, la quale riteneva invalida la notificazione della cartella presupposta, effettuata a mani di persona qualificatasi familiare convivente, per la mancata comunicazione dell’avvenuta notifica tramite raccomandata informativa. Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione l’Agenzia delle Entrate – Riscossione, mentre il contribuente rimaneva intimato.
La Motivazione della Corte
La Corte ha esaminato congiuntamente i due motivi di ricorso, incentrati sulla violazione dell’art. 26, comma 1, seconda parte, d.P.R. n. 602/1973 e dell’art. 112 c.p.c. La questione centrale riguardava il regime giuridico applicabile alla notificazione della cartella di pagamento eseguita in maniera diretta dall’agente della riscossione tramite plico raccomandato.
Richiamando il proprio consolidato orientamento, la Corte ha affermato che tale modalità di notifica è disciplinata dalle regole del servizio postale ordinario e non da quelle speciali di cui alla legge n. 890/1982. In virtù di tale distinzione, la consegna del plico a persona diversa dal destinatario determina comunque il perfezionamento della notifica in base alla presunzione che l’atto sia pervenuto nella sfera di conoscenza del destinatario. Non è necessario, pertanto, l’invio di un’ulteriore raccomandata per comunicare l’avvenuta notificazione, semplificazione giustificata dalla funzione pubblicistica dell’agente della riscossione volta ad assicurare la pronta realizzazione del credito fiscale.
Nel caso di specie, la notifica risultava effettuata a mani di persona qualificatasi familiare convivente, circostanza che legittima la presunzione di conoscenza dell’atto da parte del destinatario. Tale presunzione non era stata superata, non risultando proposta querela di falso avverso l’avviso di ricevimento. La Corte ha inoltre precisato che la mancata notificazione dell’avviso di accertamento presupposto era circostanza rimasta incontestata e pertanto irrilevante ai fini della decisione.
Alla luce di tali argomentazioni, il ricorso è stato ritenuto fondato e la sentenza impugnata cassata con rinvio alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Calabria, in diversa composizione, anche per la regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità.
Nota della Redazione
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