Esenzione IMU Azienda sanitaria e temporanea inutilizzazione dei fabbricati (Cass. civ. Sez. V n. 17954 del 28.06.2024)
Principi di diritto (Massima)
In tema di IMU, l’esenzione prevista dall’art. 9, comma 8, del d.lgs. 14 marzo 2011, n. 23 e richiamata dall’art. 7, comma 1, lett. a), del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504 spetta alle Aziende sanitarie locali, qualificabili come enti pubblici economici non commerciali e dunque destinatarie del regime agevolativo, per gli immobili posseduti a titolo di proprietà o altro diritto reale di godimento e destinati esclusivamente ai compiti istituzionali. Ai fini della conservazione del beneficio, la temporanea e reversibile inutilizzabilità del bene, per qualunque causa, non integra la cessazione della destinazione pubblicistica. Quest’ultima può dirsi avvenuta solo in presenza di una situazione di fatto o di una scelta dell’ente che ne determini l’irreversibile inutilizzabilità per le finalità istituzionali, non essendo sufficiente la sopravvenuta interruzione materiale, ancorché di imprevedibile durata, della vocazione funzionale del bene.
Il Fatto
Il Comune di Pistoia ha impugnato con ricorso per cassazione la sentenza con cui la Commissione tributaria regionale della Toscana, in controversia sull’avviso di accertamento IMU relativo all’anno 2013, aveva confermato l’esenzione per i fabbricati del vecchio presidio ospedaliero e l’aveva invece negata per il fabbricato denominato “Piloto” e per quello di Via Carlo Goldoni, appartenenti all’Azienda Unità Sanitaria Locale Toscana Centro.
L’ente impositore ha censurato il riconoscimento dell’esenzione sui fabbricati del vecchio ospedale nonostante il trasferimento di personale, beni e servizi presso la nuova sede, nonché la ritenuta violazione delle regole sull’onere della prova. L’Azienda ha proposto ricorso incidentale avverso il diniego dell’esenzione per le altre due strutture.
La Motivazione della Corte
La Corte muove dalla qualificazione soggettiva della Azienda sanitaria locale. Dopo il d.lgs. 7 dicembre 1993, n. 571, essa non è più organo della Regione ma ente dotato di personalità giuridica pubblica e autonomia imprenditoriale, sicché rientra tra gli enti non commerciali e, quindi, tra i soggetti destinatari dell’esenzione.
Il presupposto oggettivo dell’agevolazione, articolato nel possesso del bene e nella sua destinazione esclusiva ai compiti istituzionali, richiede una relazione di servizio diretta e immediata tra immobile e funzioni dell’ente. La giurisprudenza richiamata esclude il beneficio in caso di destinazione a compiti di enti pubblici diversi o di utilizzazione indiretta.
Il nodo del contendere è la sorte dell’esenzione quando la concreta strumentalità del bene ai servizi sanitari si attenui. La Corte richiama il proprio consolidato orientamento sulla permanenza potenziale della destinazione: il mancato utilizzo effettivo è irrilevante se non denota un mutamento irreversibile. Occorre un comportamento attivo volto a realizzare la destinazione, ma l’inutilizzabilità transitoria non fa venir meno il trattamento agevolato.
Applicando il principio ai fabbricati del vecchio ospedale, il giudice di appello ha accertato la prosecuzione di un residuo esercizio di funzioni sanitarie, amministrative e strumentali, in vista di una dismissione non istantanea ma graduale. La Corte ritiene corretta la conclusione: la transitoria e parziale irrealizzabilità della funzione pubblica non infrange il nesso con gli scopi istituzionali.
Destituiti di fondamento sono i rilievi sull’art. 2697 cod. civ.: la violazione è configurabile solo se l’onere è attribuito a parte diversa, non quando il giudice valuti in modo errato l’esito della prova. Quanto al fabbricato “Piloto” e a quello di Via Carlo Goldoni, la Corte conferma il diniego: la destinazione residuale è documentata in modo insufficiente e l’inagibilità prolungata per infiltrazioni idriche, non superata, integra cessazione definitiva della funzione. Il secondo e il terzo motivo incidentale sono inammissibili, non essendo dedotto un vero fatto decisivo. Entrambi i ricorsi sono rigettati, con compensazione delle spese.
Nota della Redazione
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