Indagini bancarie su conti di terzi e familiari (Cass. civ. Sez. V n. 29096 del 04.11.2025)

Principi di diritto (Massima)
Gli artt. 32, comma 1, n. 2), del d.P.R. n. 600/1973 e 51, comma 2, n. 7), del d.P.R. n. 633/1972 pongono una presunzione legale in favore dell’Erario, che consente di riferire ad operazioni imponibili i dati raccolti sui conti correnti bancari. Trattandosi di presunzione legale, essa non richiede i requisiti di gravità, precisione e concordanza prescritti dall’art. 2729 c.c. per le presunzioni semplici, e può essere superata dal contribuente solo con una prova analitica e specifica della non imponibilità delle singole movimentazioni. L’indagine può essere estesa anche ai conti formalmente intestati a terzi, familiari compresi, ma in tal caso l’Ufficio deve provare, anche per presunzioni purché qualificate, che il conto è nella disponibilità di fatto del contribuente accertato. L’onere di allegare gli elementi sintomatici idonei a dimostrare l’incompatibilità della situazione reddituale del terzo intestatario grava sull’Amministrazione.

Il Fatto

Una società a responsabilità limitata e la sua unica socia, amministratrice della stessa, ricevevano separati avvisi di accertamento per l’anno d’imposta 2012, concernenti maggiori Ires, Irap e Iva per la società e maggior Irpef sulla quota distribuibile per la socia. L’accertamento scaturiva da indagini bancarie svolte sui conti della società, della socia e del coniuge di quest’ultima. La Commissione tributaria provinciale rigettava i ricorsi; la Corte di giustizia tributaria di secondo grado, riuniti gli appelli, li rigettava, ritenendo riferibili alla società i conti dei familiari in presenza di elementi indiziari di confusione contabile e di gestione.

La socia ricorreva per cassazione, in proprio e quale ex socia della società nel frattempo estinta e quindi successore, con tre motivi. L’Agenzia delle entrate non svolgeva attività difensiva.

La Motivazione della Corte

Preliminarmente la ricorrente ha depositato, ai sensi dell’art. 372 c.p.c., una sentenza di secondo grado relativa a un’analoga vicenda per l’anno d’imposta 2014, invocandone l’autorità di giudicato. L’istanza è infondata: difetta la prova della sicura identità degli elementi di fatto — conti, indagini e loro estensione ai terzi — e la sentenza prodotta evidenzia un vizio di motivazione dell’atto, inidoneo a determinare giudicato per altro anno d’imposta.

Con il primo motivo la ricorrente contestava la qualificazione come presunzione legale della disciplina sulle indagini bancarie, sostenendo si trattasse di presunzioni semplici soggette ai requisiti dell’art. 2729 c.c. Il motivo è infondato: gli artt. 32 d.P.R. n. 600/1973 e 51 d.P.R. n. 633/1972 pongono una presunzione legale in favore dell’Erario che abilita l’Amministrazione a riferire ad operazioni imponibili i dati raccolti sui conti; il contribuente può superarla soltanto con prova analitica e specifica della non imponibilità delle singole movimentazioni.

Con il secondo motivo si censurava la riferibilità alla società dei conti intestati alla socia e al coniuge, in assenza dei presupposti richiesti dal diritto vivente, non essendo sufficiente il mero vincolo di coniugio. Il motivo non è fondato. Le disposizioni non limitano l’acquisizione ai soli conti formalmente intestati al contribuente, ma l’estensione ai conti di terzi richiede la prova, anche presuntiva purché qualificata, della disponibilità di fatto del conto in capo al verificato. L’onere di tale prova compete all’Ufficio; assolto esso, opera la presunzione legale con spostamento dell’onere sul contribuente. Il vincolo familiare, per assurere a prova presuntiva qualificata, deve essere accompagnato dall’indicazione di ulteriori elementi, il cui onere di allegazione è a carico dell’Ufficio, idonei a dimostrare l’incompatibilità della situazione reddituale del terzo intestatario.

La Corte ritiene che la CTR abbia fatto corretta applicazione di tali principi: la gestione familiare dell’impresa, il coinvolgimento del coniuge nella verifica, la dichiarazione di redditi inferiori alle movimentazioni e la confusione tra i conti integrano gli elementi sintomatici richiesti. Il motivo non censura il principio di diritto ma l’idoneità presuntiva degli elementi, incorrendo nel limite del sindacato di legittimità sulle presunzioni.

Con il terzo motivo si deduceva la motivazione apparente e la violazione del principio di non contestazione. Il motivo è respinto: la motivazione esiste graficamente e dà conto della genericità delle deduzioni difensive, inidonee a costituire la prova analitica richiesta. La censura sulla non contestazione è inammissibile per difetto di specificità e, comunque, il principio ha per oggetto fatti storici e non la valutazione delle prove. Il ricorso è rigettato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *