Notifica ex art. 140 c.p.c.: perfezionamento decorsi dieci giorni dalla spedizione (Cass. civ. Sez. III n. 34922 del 31.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di notificazione ex art. 140 cod. proc. civ., il perfezionamento del procedimento notificatorio nei confronti del destinatario, quando questi non abbia ricevuto la raccomandata informativa, si realizza con il decorso di dieci giorni dalla spedizione della stessa. Non rileva, a differire tale momento, la data in cui il destinatario abbia materialmente ritirato la raccomandata presso l’ufficio postale. Il termine per l’opposizione a decreto ingiuntivo ex art. 641 cod. proc. civ. decorre pertanto dal perfezionamento così individuato, e non dal ritiro del plico giacente.
Il Fatto
Il Tribunale di Catania dichiarò improcedibile, perché tardiva rispetto al termine di cui all’art. 641 cod. proc. civ., l’opposizione proposta dal ricorrente avverso un decreto ingiuntivo notificatogli ex art. 140 cod. proc. civ.. La Corte d’appello di Catania confermò la decisione di primo grado, ritenendo che la notificazione si perfezioni, per il destinatario, al momento del ricevimento della raccomandata informativa ovvero, comunque, decorsi dieci giorni dalla spedizione.
Il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, dolendosi del criterio temporale adottato. Egli sostiene che la notificazione sarebbe stata effettuata presso la vecchia residenza, mentre egli si era trasferito altrove; il termine per l’opposizione avrebbe dovuto quindi computarsi dal giorno in cui, rientrato, aveva ritirato la raccomandata giacente presso l’ufficio postale.
La Motivazione della Corte
La Terza sezione civile affronta la questione del momento di perfezionamento della notificazione ex art. 140 cod. proc. civ. quando la raccomandata informativa non sia stata consegnata al destinatario. Il ricorrente non deduce propriamente la nullità della notificazione, ma pretende di differirne l’effetto alla data del materiale ritiro del plico.
La Corte ritiene il motivo destituito di fondamento. Il criterio invocato dal ricorrente si pone in patente contrasto con l’orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità formatosi all’indomani della sentenza della Corte cost. n. 3/2010. In caso di mancata ricezione della raccomandata informativa, il momento del perfezionamento della notificazione coincide con il decorso di dieci giorni dalla spedizione della stessa.
Il Collegio richiama, a sostegno, i precedenti Cass. n. 6089/2020 e Cass. n. 19772/2015. La circostanza che il destinatario abbia poi ritirato la raccomandata in un momento successivo non sposta il termine di decorrenza dell’opposizione, che resta ancorato al perfezionamento per decorso del termine legale.
Il ricorso è dunque rigettato. Non si provvede sulle spese, essendo rimasti intimati i contraddittori. La Corte dà atto, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, della sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Nota della Redazione
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