Doppia conforme e inammissibilità del vizio di omesso esame in cassazione (Cass. civ. Sez. II n. 474 del 08.01.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il vizio di omesso esame di fatti decisivi, previsto dall’art. 360 n. 5 cod. proc. civ., non è deducibile in cassazione quando la sentenza di secondo grado sia fondata sulle stesse ragioni di quella di primo grado, essendo preclusa la deducibilità del motivo nel caso di c.d. doppia conforme. L’art. 348 ter cod. proc. civ. esclude una nuova valutazione del merito quando il giudice di appello abbia confermato la decisione per le medesime argomentazioni. La preclusione assorbe le censure non autonome, che dipendono dal dedotto errore di omesso esame. Il vizio che investe l’apprezzamento delle emergenze processuali resta invece devoluto alla esclusiva competenza del giudice di merito, non censurabile in sede di legittimità.

Il Fatto

Due promittenti acquirenti avevano convenuto in giudizio la società costruttrice per ottenere la risoluzione per inadempimento di un contratto preliminare stipulato nel 2011, avente ad oggetto il trasferimento di un terreno a fronte della cessione di due appartamenti da edificare. La società, costituitasi, aveva proposto domande riconvenzionali di risoluzione per inadempimento degli attori. Il giudice di primo grado aveva respinto la domanda degli acquirenti e, in accoglimento delle riconvenzionali, aveva dichiarato risolto il contratto per inadempimento di questi ultimi, condannandoli al pagamento della penale e al risarcimento del danno ulteriore.

La Corte di appello di Genova, con sentenza n. 146 del 2020, aveva confermato la decisione, rilevando che il preliminare era sottoposto alla condizione sospensiva del rilascio del permesso di costruire e che tale risultato era stato compromesso dal comportamento dei promittenti, che avevano ritirato unilateralmente la seconda variante del progetto, impedendone l’approvazione. Avverso tale sentenza i soccombenti hanno proposto ricorso per cassazione con tre motivi; la società intimata non ha svolto attività difensiva.

La Motivazione della Corte

Il primo motivo denunciava il vizio di omesso esame di fatti decisivi, ai sensi dell’art. 360 n. 5 cod. proc. civ., nonché la violazione dell’art. 1453 cod. civ., lamentando che la Corte territoriale non avesse esaminato la ricostruzione dell’iter della pratica edilizia esposta nella relazione del consulente tecnico di parte allegata all’atto di appello. Da tale relazione sarebbe risultato che la pratica non aveva avuto esito favorevole per l’inosservanza, da parte della società, degli obblighi imposti dalla Commissione edilizia.

La Corte ha dichiarato il motivo inammissibile, richiamando l’art. 348 ter cod. proc. civ., che esclude la deducibilità in cassazione del motivo di cui all’art. 360 n. 5 cod. proc. civ. quando la sentenza di secondo grado sia fondata sulle stesse ragioni di quella di primo grado, nella ipotesi di c.d. doppia conforme. La disposizione è stata ritenuta applicabile al caso concreto, essendo stato il giudizio di appello introdotto nel 2016. La pronuncia assorbe anche la censura di violazione dell’art. 1453 cod. civ., sorretta da argomentazione non autonoma ma dipendente dal denunciato errore di omesso esame.

Il secondo motivo riproponeva il medesimo vizio, incentrato sulla dichiarazione scritta del tecnico incaricato della pratica edilizia, che aveva riconosciuto di avere ritirato la seconda variante su richiesta della controparte. La Corte lo ha dichiarato inammissibile per la stessa ragione indicata in relazione al motivo precedente.

Il terzo motivo censurava la valutazione delle emergenze processuali e la contraddittorietà della sentenza, con riferimento al capo che aveva riconosciuto alla convenuta la penale convenuta per il rimborso delle spese progettuali e il risarcimento del danno per il mancato guadagno. La Corte ha ritenuto il motivo inammissibile, perché investe l’accertamento della ricostruzione dei fatti e la relativa valutazione del giudice di merito, non censurabili in sede di legittimità. Ha inoltre osservato che la condanna risulta adottata in applicazione della penale prevista in contratto, clausola che, ai sensi dell’art. 1382 cod. civ., riconduce l’obbligazione di pagamento della somma pattuita al mero inadempimento della parte a cui carico è prevista, dispensando l’altra dalla prova del danno sofferto.

Il ricorso è stato pertanto dichiarato inammissibile, senza disposizione sulle spese non avendo l’intimata svolto attività difensiva. La Corte ha dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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