Danno da demansionamento non in re ipsa e onere di specifica allegazione (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 23020 del 11.08.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il danno da demansionamento non è in re ipsa: l’accertamento della dequalificazione non comporta di per sé il riconoscimento del pregiudizio risarcibile. Il lavoratore che invochi il risarcimento del danno professionale è tenuto ad allegare fatti specifici concernenti la natura e le caratteristiche dell’attività espletata, idonei a evidenziare i pregiudizi imputabili al comportamento inadempiente del datore di lavoro, sotto il duplice profilo del deterioramento della capacità acquisita e del mancato incremento del bagaglio professionale. La prova può essere fornita anche mediante presunzioni gravi, precise e concordanti, ai sensi dell’art. 2729 cod. civ., ma non attraverso il richiamo a categorie astratte di danno. È inammissibile, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., la censura che non colga la ratio decidendi e si limiti a contestare la valutazione delle risultanze istruttorie.
Il Fatto
Il lavoratore aveva ottenuto in primo grado l’accertamento della dequalificazione subita presso la banca datrice di lavoro e la liquidazione del relativo danno. La Corte d’appello di Roma, in riforma della pronuncia, ha respinto la domanda: quanto al danno biologico, per la mancata presentazione del lavoratore alla visita peritale disposta in sede di appello; quanto al danno professionale, per la genericità delle allegazioni, limitate alla descrizione delle mansioni svolte.
Il lavoratore ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi, deducendo la motivazione apparente della sentenza, l’omesso esame di fatti decisivi, la nullità della notifica dell’inizio delle operazioni peritali per essere stata effettuata a un indirizzo PEC diverso da quello risultante dal ReGIndE, e la lesione del diritto di difesa. La società ha resistito con controricorso.
La Motivazione della Corte
La Corte esamina anzitutto il vizio di motivazione. La nullità della sentenza per difetto di motivazione, ai sensi dell’art. 132 cod. proc. civ., è configurabile solo quando la motivazione manchi graficamente o sia così oscura da non intendersi, oppure quando difetti l’indicazione del criterio logico seguito. Dopo la riformulazione dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ. a opera dell’art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, non sono più ammissibili le censure di contraddittorietà e insufficienza della motivazione. Nel caso di specie la Corte territoriale ha ampiamente argomentato l’adesione ai principi delle Sezioni Unite n. 1459/2006, applicando il criterio della ragione più liquida: il motivo è inammissibile.
Quanto al secondo motivo, la Corte ribadisce la distinzione tra accertamento del demansionamento e accertamento del danno. Il lavoratore, onerato della prova, non aveva allegato fatti costitutivi specifici, limitandosi a richiamare categorie generali — la rapida obsolescenza delle cognizioni professionali nel settore fiscale e contabile — insufficienti a fondare una corretta inferenza presuntiva. La Corte richiama Sezioni Unite n. 1459/2006 e n. 26972/2008, nonché Cass. n. 13281/2010, n. 20842/2019, n. 27910/2020 e n. 6275/2024.
Il danno da demansionamento non è in re ipsa e la prova può essere data, ai sensi dell’art. 2729 cod. civ., anche attraverso presunzioni gravi, precise e concordanti, purché l’atto difensivo contenga specifiche allegazioni sulla natura e sulle caratteristiche dell’attività espletata. Il motivo, che non coglie la ratio decidendi e insiste sulle risultanze istruttorie del primo grado, è inammissibile.
Il terzo e il quarto motivo, esaminati congiuntamente, sono infondati. Il ricorrente deduce la violazione della disciplina sulla notificazione, ma non contesta la correttezza della comunicazione effettuata dal consulente tecnico d’ufficio presso il domicilio eletto dallo stesso lavoratore con la memoria difensiva depositata in appello. L’indirizzo PEC risultava attivo e la comunicazione correttamente pervenuta, come confermato dall’indicazione di giorno, ora e luogo di inizio delle operazioni peritali nel corso dell’udienza di nomina, con rituale processo verbale ai sensi dell’art. 90 disp. att. cod. proc. civ.
Il ricorso è dunque rigettato, con condanna del ricorrente alle spese di legittimità e con l’attestazione dei presupposti per il versamento del contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002.
Nota della Redazione
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