Fideiussione e nullità antitrust rilevabile d’ufficio solo su fatti tempestivamente allegati (Cass. civ. Sez. I n. 17979 del 01.07.2024)

Principi di diritto (Massima)
La nullità parziale della fideiussione per violazione della normativa antitrust è rilevabile d’ufficio anche nel giudizio di appello, ai sensi dell’art. 1421 cod. civ., ma il potere officioso resta circoscritto alla sola qualificazione in iure di fatti già tempestivamente allegati dalla parte che la invoca. La comparsa conclusionale ex art. 190 cod. proc. civ. ha la sola funzione di illustrare domande ed eccezioni già ritualmente proposte e non consente l’introduzione di questioni nuove. Ne consegue che il giudice non incorre nella violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. ove non si pronunci sulla quaestio nullitatis prospettata per la prima volta in sede conclusionale.

Il Fatto

Alcuni fideiussori solidali di una società garantivano, con il proprio impegno personale, un contratto di leasing finanziario avente ad oggetto un’imbarcazione. A seguito della risoluzione del rapporto per inadempimento della debitrice principale, la banca incorporante la società concedente intimava loro decreto ingiuntivo per il pagamento dei canoni scaduti e della penale predeterminata.

Il tribunale accoglieva parzialmente l’opposizione, riducendo la pretesa in ragione della vendita medio tempore del bene. La corte d’appello, in parziale riforma, rideterminava ulteriormente il credito e dichiarava inammissibili le doglianze dei garanti. Questi ricorrono per cassazione, lamentando in particolare che il giudice di merito abbia omesso di pronunciarsi sulla nullità delle fideiussioni per violazione della legge n. 287/1990, prospettata solo nella comparsa conclusionale d’appello.

La Motivazione della Corte

I primi quattro motivi, scrutinati congiuntamente perché tutti incentrati sulla mancata declaratoria di nullità per asserita violazione della legge antitrust, sono respinti. La Corte osserva che la questione era stata introdotta, per la prima volta in quei termini, solo negli scritti conclusionali d’appello.

Richiamando la recente Cass. n. 15020 del 2024, il Collegio ribadisce che la comparsa conclusionale ex art. 190 cod. proc. civ. serve solo a illustrare le domande e le eccezioni già ritualmente proposte. Ove prospetti una questione nuova in appello, il giudice non deve pronunciarsi e può limitarsi a ignorarla, senza violare l’art. 112 cod. proc. civ. La funzione della norma è evitare che, nella fase decisionale, sia alterato in pregiudizio della controparte l’ambito obiettivo della controversia.

Quanto alla rilevabilità d’ufficio, le Sezioni Unite n. 26242 del 2014 — i cui princìpi sono stati ribaditi da Cass. n. 19251 del 2018 e Cass. n. 26495 del 2019 — ammettono che il giudice d’appello e di legittimità possa rilevare d’ufficio una nullità contrattuale non rilevata in primo grado. Tuttavia questo potere va contemperato con la tempestività dell’allegazione: la rilevabilità officiosa è circoscritta alla sola valutazione in iure dei fatti già allegati, non essendo consentito al giudice accertamenti fattuali nuovi.

Nel caso concreto, i fatti costitutivi della dedotta nullità — contenuto delle clausole, loro corrispondenza allo schema ABI censurato, riferibilità a contratti stipulati nel 2007-2008 — avrebbero dovuto essere allegati già in primo grado. Manca al riguardo ogni indicazione nella doglianza, che non riporta se e come la questione fosse stata proposta in quella sede. I profili di nullità parziale e di estensione all’intero contratto ex art. 1419 cod. civ., del resto, seguono il regime dell’SU n. 41994 del 2021 e di Cass. n. 18794 del 2023.

Anche il quinto motivo è inammissibile, per mescolanza di censure eterogenee ex art. 360 cod. proc. civ. e per mancato confronto con la ratio decidendi. La Corte ribadisce che l’eccezione di estinzione della fideiussione ex artt. 1955 e 1957 cod. civ. ha natura di eccezione propria, non rilevabile d’ufficio, e che la memoria ex art. 380-bis.1 cod. proc. civ. non può sanare i vizi di ammissibilità del ricorso. Il ricorso è respinto, con condanna alle spese e contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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