Proposta ex art. 380-bis e ricorso inammissibile con condanna ex art. 96 (Cass. civ. Sez. II n. 10158 del 16.04.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il presidente di sezione o il consigliere delegato che ha formulato la proposta di definizione del giudizio ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. non versa in alcuna situazione di incompatibilità a far parte, ed eventualmente a essere nominato relatore, del collegio che definisce il giudizio ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c., poiché la proposta non ha funzione decisoria né assume valore di pronuncia definitiva, e la decisione in camera di consiglio non costituisce fase autonoma di riesame della proposta stessa. Il ricorso dichiarato inammissibile in conformità alla proposta comporta l’applicazione del terzo e quarto comma dell’art. 96 c.p.c., con condanna della parte ricorrente al pagamento di una somma equitativamente determinata in favore della controparte e di un’ulteriore somma in favore della cassa delle ammende.

Il Fatto

La controversia ha per oggetto l’accertamento della proprietà esclusiva di una particella di terreno e il conseguente rilascio, con domanda riconvenzionale di usucapione proposta dai convenuti. Il Tribunale aveva accolto la riconvenzionale e dichiarato l’usucapione in capo ai convenuti. La Corte di Appello ha riformato la decisione, rigettando la domanda di usucapione e ordinando il rilascio del bene in favore dell’attore.

Avverso tale pronuncia i soccombenti hanno proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi. La Corte di Cassazione ha formulato la proposta di definizione ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., comunicata alle parti; i ricorrenti hanno chiesto la decisione del ricorso e entrambe le parti hanno depositato memoria in prossimità dell’adunanza in camera di consiglio.

La Motivazione della Corte

In via preliminare il collegio affronta la questione di compatibilità del giudice che ha formulato la proposta di definizione accelerata. Richiamando la sentenza delle Sezioni Unite n. 9611 del 10 aprile 2024, la Corte esclude ogni incompatibilità: la proposta non ha funzione decisoria, non assume valore di pronuncia definitiva e la decisione in camera di consiglio non si configura come fase distinta e autonoma di riesame e controllo sulla proposta.

Nel merito, il primo motivo denuncia la nullità della sentenza per violazione dell’art. 158 c.p.c., per la partecipazione al collegio di appello di un giudice ausiliario, con prospettata illegittimità costituzionale delle disposizioni sugli uffici giudiziari. La Corte lo ritiene inammissibile o manifestamente infondato alla luce della Corte Costituzionale n. 41 del 2021.

Il secondo motivo censura l’ammissibilità dell’appello. La Corte osserva che dal contenuto del gravame l’appellante aveva chiaramente esposto le doglianze, contestando la ricostruzione del fatto e chiedendo una nuova valutazione delle prove, così da integrare il requisito di specificità dei motivi.

Il terzo motivo investe la valutazione delle prove e l’estensione del fondo occupato. La Corte ribadisce che l’interpretazione e la valutazione del materiale probatorio, il controllo dell’attendibilità dei testi e la scelta delle risultanze idonee a formare il convincimento sono riservati al giudice del merito. Il vizio di omesso esame è escluso, avendo la Corte territoriale valutato la questione del rogito notarile e delle dichiarazioni testimoniali.

Il collegio condivide la proposta e dichiara il ricorso inammissibile, con condanna della parte ricorrente alle spese processuali. Poiché la decisione è conforme alla proposta, trovano applicazione il terzo e quarto comma dell’art. 96 c.p.c., con condanna a una somma ulteriore in favore della controricorrente e a una somma in favore della cassa delle ammende, oltre all’obbligo di un ulteriore contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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