Equa riparazione e durata del giudizio di ottemperanza (Cass. civ. Sez. II n. 17978 del 01.07.2024)

Principi di diritto (Massima)
Conclusosi il processo esecutivo con ordinanza di assegnazione, questa ha carattere definitivo e fa decorrere il termine semestrale di decadenza ex art. 4 l. 89/2001 se l’amministrazione corrisponde l’equo indennizzo. Ove la parte instauri il giudizio di ottemperanza per ottenere il soddisfacimento del credito, rileva ai fini del calcolo della durata ragionevole anche la durata del processo dinanzi al giudice amministrativo, e il termine decorre dalla definitività del giudizio di ottemperanza. Dal carattere funzionalmente unitario della sequenza cognitivo-esecutiva non deriva però che il Ministero della Giustizia risponda della durata del processo svoltosi davanti agli organi della giustizia amministrativa: è necessario chiamare in causa il Ministero dell’Economia, con integrazione del contraddittorio sanabile ex art. 4 l. 260/1958 mediante assegnazione di un termine e rimessione in termini, non essendo di ostacolo il patrocinio comune dell’Avvocatura dello Stato.

Il Fatto

Il ricorrente aveva proposto dinanzi alla Corte di appello domanda di equo indennizzo per l’irragionevole durata di un processo di equa riparazione, protrattosi nella fase di merito dall’8/6/2011 al 19/3/2013, mentre la fase di legittimità si era conclusa con sentenza del 4/3/2015. Instaurato il processo esecutivo con pignoramento del 9/4/2015, esso si era chiuso con ordinanza di assegnazione del Tribunale civile di Roma del 2/2/2016. Successivamente, il 12/6/2018, era stato avviato dinanzi al TAR Lazio il giudizio di ottemperanza, definito con pronuncia del Consiglio di Stato del 9/7/2019.

La parte aveva fatto valere una durata ingiustificata di un anno e dieci mesi, chiedendo un indennizzo di € 1.000. In sede monocratica era stata rilevata una durata irragionevole di due anni e liquidata la cifra di € 800. L’opposizione del Ministero della Giustizia era stata rigettata. Il Ministero ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi, resistito dalla parte privata con controricorso.

La Motivazione della Corte

Il primo motivo denunciava la tardività della domanda, proposta oltre il termine semestrale dalla definitività dell’ordinanza di assegnazione, e non da quella del provvedimento reso sul giudizio di ottemperanza. La Corte lo ha giudicato infondato. Una cosa è rilevare che il tempo concesso all’amministrazione per pagare non incide sul calcolo della durata irragionevole del processo; altra cosa è concludere che il mancato pagamento dopo l’assegnazione sia irrilevante per la decorrenza del termine ex art. 4 l. 89/2001. La conclusione non segue dal rilievo iniziale.

Conclusosi il processo esecutivo con ordinanza di assegnazione, questa è definitiva e idonea a far decorrere il termine semestrale se l’amministrazione corrisponde l’equo indennizzo. Se invece la parte instaura il giudizio di ottemperanza per essere soddisfatta, rileva ai fini del calcolo anche la durata del processo amministrativo, cosicché il termine decorre dalla definitività di quel giudizio. In caso di mancato adempimento spontaneo diviene necessario il ricorso al processo giurisdizionale amministrativo per ottenere il soddisfacimento effettivo del credito, valore protetto dalla giurisprudenza della Cedu. La Corte richiama in tal senso Cass. 2/2023, Cass. 33361/2023 e Cass. 8938/2024.

Il secondo motivo è stato accolto. Dal carattere funzionalmente unitario della sequenza cognitivo-esecutiva non deriva che il Ministero della Giustizia debba farsi carico della responsabilità indennitaria per la durata non ragionevole del processo svoltosi dinanzi agli organi della giustizia amministrativa: va chiamato in causa il Ministero dell’Economia. Il giudice determinerà distintamente l’importo gravante su ciascuna amministrazione, in relazione al ritardo imputabile rispettivamente al giudice ordinario e a quello amministrativo, secondo Cass. 33764/2022.

Il vizio della mancata partecipazione del Ministero dell’Economia è sanabile ex art. 4 l. 260/1958 mediante assegnazione giudiziale di un termine per l’integrazione del contraddittorio e rimessione in termini. Per garanzia costituzionale ex art. 24, secondo comma, Cost., il patrocinio comune dell’Avvocatura dello Stato non può ostacolare il recupero di poteri difensivi in capo all’altro dicastero, secondo Cass. 8049/2019 e Cass. 21710/2023. Il terzo motivo è stato dichiarato assorbito. La Corte ha cassato il provvedimento impugnato in relazione al motivo accolto, rinviando alla Corte di appello di Perugia in diversa composizione anche per la liquidazione delle spese di legittimità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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