Pagamento ridotto: opposizione alle sanzioni accessorie (Cass. civ. Sez. II n. 18020 del 01.07.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il pagamento in misura ridotta della sanzione amministrativa pecuniaria, ai sensi dell’art. 202, comma 1, cod. strada, importa rinuncia all’opposizione limitatamente alla sanzione pecuniaria, ma non preclude l’opposizione avverso la sanzione accessoria. Ne consegue che il verbale che irroga anche l’obbligo di ripristino resta impugnabile per il solo profilo dell’illecito permanente e della sanzione accessoria. Il giudice di appello che, nel dichiarare l’opposizione ammissibile, ometta di rilevare che il pagamento consolidato preclude ogni censura sulla sanzione pecuniaria, incorre in errore di diritto. La regola processuale della contestazione immediata e quella della proponibilità dell’opposizione alle sanzioni accessorie integrano principi regolatori della materia che consentono il sindacato di secondo grado.

Il Fatto

La società ricorrente, ente proprietario della strada, ha contestato alla parte privata l’apertura di un accesso senza autorizzazione, irrogando con verbale una sanzione amministrativa pecuniaria e una sanzione accessoria di ripristino. Il privato ha pagato la somma in misura ridotta e ha poi proposto opposizione davanti al Giudice di Pace, deducendo la mancata contestazione immediata e la regolarizzabilità dell’opera con autorizzazione successiva.

Il primo giudice ha dichiarato inammissibile l’opposizione per avvenuto pagamento. Il Tribunale, in riforma, ha accolto l’appello e annullato il verbale per difetto di motivazione sui motivi che avevano impedito la contestazione immediata. La società ricorre per cassazione con nove motivi; resiste il privato con controricorso.

La Motivazione della Corte

La Corte riordina i motivi secondo priorità logica. Il settimo motivo, che denuncia motivazione apparente, è respinto: la motivazione del Tribunale, pur stringata, è effettiva e percepibile, secondo i canoni di Cass. Sez. Un. n. 8053/2014 e Sez. Un. n. 2767/2023.

L’ottavo motivo, sull’ordine di trattazione delle questioni, è in parte inammissibile per difetto di interesse e in parte assorbito. Il terzo motivo, sul difetto di competenza per valore e sulla inappellabilità della decisione del Giudice di Pace, è infondato: la controversia coinvolge due principi regolatori della materia, cioè la proponibilità dell’opposizione alle sanzioni accessorie dopo il pagamento ridotto e la regola della contestazione immediata, il che dischiude l’appello.

I motivi quinto e sesto, sulla nullità della notifica dell’atto di appello, sono rigettati perché la sanatoria per conseguimento dello scopo di cui all’art. 156, comma 3, cod. proc. civ. rende irrilevanti le questioni sollevate. Il quarto motivo, sul difetto di specificità dell’appello, è infondato: le censure sono state sufficientemente precisate, e l’esito abortivo del giudizio è visto con sfavore dalla Corte e dalla CEDU (Sez. Un. n. 27199/2017). Il nono motivo è inammissibile perché non coglie la ratio decidendi.

Il nucleo del decisum sta nei primi due motivi. La Corte afferma che il pagamento in misura ridotta implica rinuncia all’opposizione quanto alla sanzione pecuniaria, ma non esclude l’opposizione alle sanzioni accessorie, come conferma l’art. 202, comma 1, cod. strada concretizzato da Sez. Un. n. 20544/2008. Il Tribunale ha quindi errato nel non rilevare che il pagamento consolida la sanzione pecuniaria e preclude ogni censura sulla mancata indicazione dei motivi ostativi alla contestazione immediata riferita a tale sanzione. La sentenza è cassata con rinvio al Tribunale di Viterbo.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *