Morte di parte tra un grado e l’altro non interrompe il processo (Cass. civ. Sez. III n. 34083 del 24.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il verificarsi di uno dei fatti contemplati dagli artt. 299 e 300 cod. proc. civ. dopo la pubblicazione della sentenza di primo grado non provoca l’interruzione del processo, che già versa in stato di quiescenza, ma incide sulla legittimazione alla notifica della sentenza e dell’atto di impugnazione e sul decorso dei termini per l’impugnazione. Il mancato esame, da parte del giudice di merito, di un’eccezione o di un’istanza non ne impone la cassazione con rinvio quando la questione, in punto di diritto, sia infondata e non richieda ulteriori accertamenti di fatto: in tal caso la Suprema Corte può correggere la motivazione ai sensi dell’art. 384 cod. proc. civ. e rigettare il motivo. Nelle controversie di simulazione promosse da terzi estranei al contratto, la prova può essere fornita per presunzioni. La disciplina delle spese segue la soccombenza intesa in senso globale, con riferimento all’esito finale della controversia.
Il Fatto
Due creditrici, munite di titolo esecutivo per somme di denaro, convenivano in giudizio la debitrice e il di lei fratello chiedendo, in via principale, la declaratoria di simulazione assoluta del contratto di mutuo gratuito e dell’atto di concessione di ipoteca volontaria e di emissione di titoli cambiari e, in via subordinata, l’inefficacia dell’atto ai sensi dell’art. 2901 cod. civ..
Il Tribunale dichiarava la nullità per simulazione del mutuo e dell’ipoteca, nonché l’inefficacia dell’emissione dei titoli cambiari. La Corte di appello, in riforma parziale, ravvisava un vizio di ultrapetizione nella decisione di primo grado quanto agli effetti cambiari, qualificava come mutuo il rapporto sottostante, ne dichiarava la nullità per simulazione assoluta e, di conseguenza, la nullità delle cambiali. Proponeva ricorso per cassazione il fratello, con quattro motivi.
La Motivazione della Corte
In via preliminare, la Corte esclude la necessità di verificare la regolare notificazione del ricorso alla parte non costituitasi in legittimità. Il rispetto del diritto a una ragionevole durata del processo impone di evitare formalità superflue quando il ricorso sia prima facie infondato o inammissibile: appare quindi inutile la fissazione del termine per l’integrazione del contraddittorio nei confronti di un litisconsorte pretermesso.
Il primo motivo denuncia l’omessa pronuncia sull’istanza di interruzione del processo di appello per morte della parte contumace. La Corte puntualizza che il mancato esame di un’eccezione o di un’istanza giustifica l’annullamento solo se la questione non esaminata sia decisiva. Se invece è in punto di diritto infondata e non richiede accertamenti di fatto, opera la funzione nomofilattica e la motivazione può essere corretta ai sensi dell’art. 384 cod. proc. civ., per palese incongruità di una rimessione al merito volta a dichiarare l’infondatezza del rilievo.
Nel merito, la morte della parte era avvenuta dopo la pubblicazione della sentenza di primo grado e prima della sua notificazione. L’istituto dell’interruzione opera sul processo in corso di effettivo svolgimento e ne postula la pendenza. Esso non si determina quando l’evento avvenga nel tempo in cui non è più prevista alcuna attività difensiva, cioè, a mente dell’art. 300, quinto comma, cod. proc. civ., dopo la chiusura della discussione, salvo riapertura dell’istruzione. A fortiori, è privo di efficacia interruttiva l’evento che si verifichi tra un grado e un altro, quando il rapporto processuale versa in stato di quiescenza: esso rileva solo sulla legittimazione alla notifica e sul decorso dei termini ex art. 328 cod. proc. civ..
La Corte enuncia così il principio per cui il verificarsi di uno dei fatti degli artt. 299 e 300 cod. proc. civ. dopo la pubblicazione della sentenza di primo grado non provoca l’interruzione, ma incide sulla legittimazione alla notifica e sui termini per impugnare. Poiché l’istanza sarebbe stata rigettata, l’omessa pronuncia non è decisiva e il motivo è respinto.
Il secondo motivo, per preteso vizio di ultrapetizione, è dichiarato inammissibile per carente esposizione del fatto processuale, non essendo dato comprendere i presupposti estranei al primo grado su cui si fonderebbe la decisione. Nel merito, la Corte rileva che il ricorrente muove da una lettura erronea: la pronuncia impugnata ha qualificato il rapporto come mutuo e ne ha dichiarato la nullità, traendo da ciò la nullità delle cambiali per difetto di causa. La prova della simulazione, in caso di domanda di terzi estranei, può essere data per presunzioni.
Il terzo motivo è in parte inammissibile, per genericità del fatto storico-naturalistico, e in parte infondato: il percorso della Corte territoriale, che ha ricondotto la dazione di denaro al mutuo e ne ha accertato la simulazione assoluta, è coerente. Il quarto motivo, sulle spese, è infondato: la soccombenza va intesa in senso globale, e il potere di compensazione rientra nella discrezionalità del giudice di merito, non censurabile in cassazione. Il ricorso è rigettato.
Nota della Redazione
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