Inammissibile il ricorso che non replica alla ratio decidendi sulla riammissione (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 18018 del 01.07.2024)
Principi di diritto (Massima)
È inammissibile il ricorso per cassazione che ometta di replicare all’argomento costituente la ratio decidendi della sentenza impugnata. La censura che denunci l’omesso esame di plurimi dati probatori, suscettibili di diverse letture e privi di valore decisivo, è estranea al perimetro dell’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., come delineato dalle Sezioni Unite n. 8053 e n. 8054 del 2014. L’interpretazione dell’atto negoziale è accertamento in fatto riservato al giudice di merito, incensurabile in sede di legittimità se non per violazione dei canoni legali di ermeneutica o per motivazione inidonea. Chi deduce una questione non trattata nella sentenza impugnata deve indicare in quale specifico atto del giudizio precedente l’abbia proposta.
Il Fatto
La lavoratrice aveva ottenuto, in separato procedimento, il riconoscimento giudiziale di un rapporto di lavoro subordinato alle dipendenze della società datrice a far data dal dicembre 2000. Dopo la prima comunicazione con cui la società la invitava a presentarsi per le formalità di ripristino del rapporto, seguiva uno scambio di missive e contatti. Con lettera del 28 marzo 2019 la società intimava quindi il licenziamento per giusta causa per assenza ingiustificata dal 16 ottobre 2018.
Il Tribunale aveva respinto l’impugnazione del recesso. La Corte d’appello, in riforma della sentenza di primo grado, aveva invece dichiarato il licenziamento illegittimo, applicando la tutela reintegratoria attenuata di cui all’art. 18, quarto comma, della legge n. 300 del 1970, come modificato dalla legge n. 92 del 2012. Avverso tale pronuncia la società ha proposto ricorso per cassazione con due motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte territoriale aveva accertato che la lettera del 16 ottobre 2018 conteneva un mero invito a presentarsi per espletare le formalità di ripristino e che il ripristino del rapporto poteva dirsi concretamente avvenuto solo con la successiva lettera del 13 dicembre 2018, recante l’intestazione “riammissione d’ufficio sentenza” e la dettagliata indicazione degli elementi essenziali del rapporto: luogo di svolgimento, orario, mansioni, inquadramento e data di decorrenza. La società, onerata, non aveva però provato il ricevimento di quest’ultima missiva da parte della destinataria, con conseguente insussistenza dell’addebito contestato.
Il primo motivo, con cui si denunciava l’omesso esame di un fatto decisivo, è dichiarato inammissibile per una duplice ragione. Anzitutto perché omette ogni replica sull’argomento che costituisce la ratio decidendi: la presenza dei soli elementi essenziali del contratto di lavoro esclusivamente nella lettera del 13 dicembre 2018, necessari alla costituzione, o meglio al ripristino, del rapporto. Sul punto la Corte richiama la necessità del consenso delle parti sugli elementi essenziali (Cass. n. 14109 del 1999) e la possibilità di esecuzione in forma specifica dell’obbligo di concludere il contratto di lavoro, ai sensi dell’art. 2932 cod. civ., purché gli elementi essenziali siano determinati o determinabili (Cass. n. 8568 del 2004).
In modo assorbente, la censura è estranea al perimetro dell’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., perché denuncia l’omesso esame non di un fatto storico determinato, ma di plurimi dati probatori, suscettibili di diverse valutazioni e privi, singolarmente e complessivamente, di ogni valore di decisività. La violazione dell’art. 1362 cod. civ. è poi formulata in modo generico: non evidenzia l’errore addebitato alla Corte d’appello, ma si esaurisce nella prospettazione di una diversa interpretazione degli stessi atti già esaminati nel merito. L’interpretazione dell’atto negoziale è tipico accertamento in fatto, incensurabile in sede di legittimità salvo violazione dei canoni legali di ermeneutica o motivazione inidonea.
Parimenti inammissibile è il secondo motivo, che pone una questione di rifiuto ad adempiere di cui non v’è cenno nella sentenza d’appello e che appare estranea alle ragioni poste a base del recesso. La ricorrente non indica se, in che termini e in quali atti processuali il tema sia stato affrontato nei gradi di merito. Chi prospetta in cassazione questioni non trattate nella sentenza impugnata deve allegarne la deduzione innanzi al giudice di merito e indicare lo specifico atto in cui l’ha fatta, per consentire il controllo ex actis (Cass. n. 23675 del 2013; n. 20703 del 2015; n. 11166 del 2018). Il ricorso è quindi dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente alle spese e raddoppio del contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002.
Nota della Redazione
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