Usura: costi assicurativi nel TEG e interpretazione della domanda (Cass. civ. Sez. I n. 18221 del 03.07.2024)
Principi di diritto (Massima)
Ai fini della valutazione del carattere usurario di un contratto di finanziamento, le spese di assicurazione sostenute dal debitore per ottenere il credito devono essere conteggiate nel calcolo del tasso effettivo globale, ove collegate alla concessione del credito. Il rango secondario delle Istruzioni della Banca d’Italia non inibisce tale inclusione: la disciplina primaria del tasso soglia è contenuta nell’art. 2 l. n. 108/1996, che non deroga all’art. 644, quarto comma, cod. pen., norma onnicomprensiva cui le fonti regolamentari devono conformarsi. Il giudice di merito, nell’interpretare la domanda, deve considerare anche la dimensione numerica della pretesa e verificare se la somma richiesta coincida con i soli interessi passivi o ricomprenda gli ulteriori costi.
Il Fatto
Un cliente aveva ottenuto un finanziamento e aveva agito in giudizio lamentando la corresponsione di interessi usurari. Il Tribunale di Taranto, con sentenza n. 2215/2016, aveva condannato la società finanziatrice alla restituzione di una somma, calcolando il TEG includendovi anche il costo della polizza assicurativa collegata al contratto e sottraendo poi dal ripetibile il premio assicurativo, ritenuto non ripetibile.
La società aveva proposto appello. La Corte di Appello di Lecce, con la sentenza qui impugnata, aveva accolto parzialmente il gravame, riducendo la somma dovuta al solo importo degli interessi passivi, escludendo la ripetibilità delle commissioni, delle spese di mediazione e del costo della polizza, e rigettando l’appello incidentale del cliente. Quest’ultimo ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi; la società ha resistito con controricorso e ricorso incidentale.
La Motivazione della Corte
Il primo e il secondo motivo del ricorso principale — violazione degli artt. 1815, comma 2, cod. civ., 644 cod. pen. e art. 4 l. n. 108/1996, nonché violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. — sono esaminati congiuntamente e accolti nei sensi di cui in motivazione. Il nucleo della decisione riguarda il modo in cui la Corte territoriale ha interpretato la domanda: essa l’ha ritenuta limitata ai soli interessi passivi, senza considerare che nell’atto introduttivo il ricorrente aveva indicato anche l’esatta somma di cui chiedeva la restituzione.
La Corte rileva che il giudice di merito avrebbe dovuto verificare, nella sua attività interpretativa, se quella somma coincidesse con i soli interessi passivi o ricomprendesse implicitamente anche gli altri costi. La sentenza impugnata è dunque carente di motivazione per aver letto la domanda in modo riduttivo, trascurando un elemento decisivo. L’accertamento di merito conferma che la somma dovuta per i soli interessi non corrisponde a quella specificamente richiesta.
Il terzo motivo del ricorso principale, relativo alla mancata inclusione dei costi della polizza e della mediazione tra le somme da restituire, è dichiarato inammissibile: non si confronta con la ratio decidendi della sentenza, che ha escluso la ripetibilità di tali voci perché il premio atteneva a un servizio ricevuto dall’assicurato ed erogato da terzi e le spese di mediazione erano state corrisposte a terzi. La Corte territoriale non ha negato che i costi assicurativi rilevino ai fini del calcolo del TEG, ma ha escluso la loro ripetibilità verso il finanziatore.
Il ricorso incidentale della società è rigettato. La Corte ribadisce che le Istruzioni della Banca d’Italia hanno rilevanza solo ai fini statistici della rilevazione del tasso effettivo globale medio e costituiscono fonti secondarie, che devono conformarsi alle norme primarie. La centralità sistematica dell’art. 644 cod. pen. impone di conteggiare le spese assicurative collegate alla concessione del credito, non potendo il rango secondario della fonte regolamentare inibirne l’inclusione. Sul punto richiama Cass. Sez. Un. n. 19597/2020 e Cass. Sez. Un. n. 16303/2018, oltre a Cass. n. 8806/2017 e Cass. n. 29501/2023. La sentenza è cassata in relazione ai motivi accolti, con rinvio alla Corte di Appello di Lecce in diversa composizione, anche per le spese.
Nota della Redazione
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