Obbligazioni di valore e interessi riconoscibili d’ufficio (Cass. civ. Sez. III n. 10771 del 22.04.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nelle obbligazioni di valore gli interessi per il ritardo nel pagamento della somma dovuta costituiscono una componente implicita della domanda risarcitoria. Essi possono pertanto essere riconosciuti d’ufficio, senza che occorra alcuna specifica richiesta della parte interessata, comprendendo la domanda relativa al capitale anche quella per gli interessi. Non integra violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, ex art. 112 cod. proc. civ., il riconoscimento degli accessori così operato. Il motivo che censuri la mancata pronuncia su un’eccezione deve inoltre specificamente indicare, mediante opportuna riproduzione dell’atto, come la questione fosse stata prospettata e devoluta al giudice, a pena di inammissibilità.

Il Fatto

Una società assicuratrice aveva disatteso la richiesta di indennizzo avanzata dalla propria assicurata a fronte del mancato pagamento di fatture da parte di un terzo debitore, per un importo superiore a cinquantunomila euro. L’assicuratrice aveva fondato il diniego su due ragioni: la titolarità del rapporto assicurativo sarebbe rimasta in capo a una diversa società, a seguito di operazioni di trasferimento e affitto di rami d’azienda; la clausola contrattuale avrebbe escluso l’indennizzo in presenza di accordi di dilazione concessi dall’assicurata.

L’assicurata ottenne dal Tribunale un decreto ingiuntivo; l’opposizione proposta dall’assicuratrice venne accolta in primo grado. La Corte d’Appello riformò la decisione, accogliendo l’impugnazione ma riducendo l’importo riconosciuto. Avverso tale sentenza l’assicuratrice ha proposto ricorso per cassazione con sei motivi.

La Motivazione della Corte

La Corte esamina i motivi secondo l’ordine proposto. Il primo, che assumeva essersi formato un giudicato interno sulla non indennizzabilità della pretesa, è infondato: il giudicato non poteva formarsi sulle questioni assorbite dal rigetto della domanda in primo grado per difetto di legittimazione attiva, questioni che erano state espressamente riproposte in appello.

Il secondo motivo è del pari infondato. La Corte territoriale, con accertamento di fatto e corretta applicazione degli artt. 2558 e 2559 cod. civ., aveva ritenuto che la successione nei contratti di impresa non avesse riguardato il contratto di assicurazione, rimasto in capo all’assicurata. Il mezzo si risolve in una mera contestazione della valutazione delle prove documentali, priva di adeguata critica ragionata.

Il terzo motivo, relativo alla tempestività della richiesta e all’omessa segnalazione dei ritardi oltre i novanta giorni, è infondato: non indica quali norme sull’interpretazione del contratto sarebbero state violate, discostandosi dall’orientamento di legittimità sul punto. Il quarto motivo è anch’esso infondato, avendo la Corte d’Appello ritenuto, con motivazione non adeguatamente censurata, che non vi fosse prova della concessione di proroghe di pagamento.

Il quinto motivo, incentrato sulla violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. per omessa pronuncia sull’eccezione di decadenza, è inammissibile: non è specificamente indicato, mediante riproduzione dell’atto di opposizione a decreto ingiuntivo, come la questione fosse stata prospettata e devoluta al giudice, dovendo essere rispettato il requisito di contenuto-forma del ricorso ex artt. 366, comma 1, n. 6, e 369, comma 2, n. 4, cod. proc. civ.

Il sesto motivo è infondato. La Corte territoriale aveva qualificato la prestazione come obbligazione di valore e, secondo l’orientamento di legittimità richiamato e qui ribadito, nelle obbligazioni di valore gli interessi per il ritardo costituiscono componente implicita della domanda risarcitoria e possono essere riconosciuti d’ufficio, senza specifica richiesta della parte. Il ricorso è conclusivamente rigettato, con condanna della ricorrente alle spese di legittimità, distratte in favore del difensore della controricorrente, e con attestazione dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115/2002.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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