Accertamento induttivo e antieconomicità: onere di spiegazione del contribuente (Cass. civ. Sez. V n. 2561 del 26.01.2024)
Principi di diritto (Massima)
Una volta contestata dall’erario l’antieconomicità di un comportamento posto in essere dal contribuente, poiché contrario ai canoni dell’economia, incombe sul medesimo l’onere di fornire le necessarie spiegazioni. In difetto di tali spiegazioni è pienamente legittimo il ricorso all’accertamento induttivo ai sensi degli artt. 39 del d.P.R. n. 600 del 1973 e 54 del d.P.R. n. 633 del 1972. La tenuta della contabilità in maniera formalmente regolare non è di ostacolo alla rettifica delle dichiarazioni fiscali. Il giudice di merito, per annullare l’accertamento, deve specificare con argomenti validi le ragioni per le quali ritiene che l’antieconomicità non sia sintomatica di possibili violazioni tributarie, e tali argomenti compete al contribuente allegare e provare. In tema di cause riunite, la definizione del giudizio sull’avviso di accertamento sociale determina l’estensione degli effetti del giudicato anche in pregiudizio del socio, con conseguente sopravvenuto difetto di interesse del ricorso riguardante l’avviso personale.
Il Fatto
La società, esercente commercio all’ingrosso di prodotti ortofrutticoli, era attinta da un PVC che contestava un maggior reddito imponibile per l’anno d’imposta 2005. Seguiva la notifica di un avviso di accertamento con determinazione induttiva del maggior reddito d’impresa, con recupero di IVA e IRAP. Ulteriori avvisi erano notificati per trasparenza ai soci. La società e un socio impugnavano i rispettivi atti; la CTP respingeva i ricorsi e la CTR confermava in appello. Proponevano quindi ricorso per cassazione.
Il socio era inoltre raggiunto da un avviso di accertamento per l’anno 2008, che traeva origine dall’avviso di accertamento sociale e disconosceva le perdite utilizzate in compensazione. Anche tale atto era impugnato senza successo nei gradi di merito, con conseguente ricorso per cassazione. Le due cause erano riunite avanti la Suprema Corte.
La Motivazione della Corte
La Corte affronta anzitutto il motivo sul difetto di motivazione degli avvisi, per la mancata confutazione delle contestazioni sollevate in sede di contraddittorio procedimentale. Il motivo è dichiarato inammissibile e comunque manifestamente infondato: l’avviso conteneva espressa menzione della memoria della società, e in capo all’organo accertatore non sussiste un obbligo di confutazione punto per punto delle posizioni del contribuente, dovendo le ragioni dell’accertamento ricavarsi globalmente dalla motivazione.
Sul secondo motivo, relativo alla pretesa idoneità della gestione antieconomica a legittimare l’accertamento induttivo, la Corte richiama il ricevuto insegnamento secondo cui, contestata l’antieconomicità, incombe sul contribuente l’onere di fornire le necessarie spiegazioni. La Sez. V n. 21128 del 2021 e la Sez. V n. 22185 del 2020 sono espressamente richiamate a sostegno del principio. La contabilità formalmente regolare non impedisce la rettifica; il giudice di merito, per annullare l’accertamento, deve indicare con argomenti validi le ragioni dell’irrilevanza dell’antieconomicità, argomenti che il contribuente deve allegare e provare.
Il terzo motivo, sull’eccedenza delle rimanenze quale presunzione di vendite in evasione, è parimenti inammissibile e infondato. La Corte rileva che il ricorrente non si confronta con la motivazione della CTR sull’inattendibilità dei picchi di giacenza, la quale evidenzia una carenza di necessità di acquisti, anche in ragione delle tecniche di frigoconservazione, e la violazione dei criteri del minor immobilizzo delle disponibilità liquide e della riduzione degli scarti.
Il quarto motivo, sulla situazione patrimoniale dei soci, è dichiarato inammissibile, poiché sollecita un riesame del merito e non dimostra la decisività dell’argomento. Rigettato integralmente il ricorso nella causa sull’avviso sociale, la Corte dichiara inammissibile per sopravvenuto difetto di interesse il ricorso sull’avviso personale per il 2008: il giudicato formatosi sull’avviso sociale, ai sensi dell’art. 2909 cod. civ., estende i suoi effetti anche in pregiudizio del socio, poiché l’atto personale dipende da quello sociale senza censure attinenti alla posizione individuale.
Nota della Redazione
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