Produzione documenti in giudizio e preclusione del contraddittorio tributario (Cass. civ. Sez. V n. 18453 del 05.07.2024)
Principi di diritto (Massima)
In tema di accertamento tributario, la preclusione alla produzione in giudizio dei libri e delle scritture richiesti dall’Amministrazione finanziaria, prevista dall’art. 32, quarto comma, d.p.r. n. 600/1973, ha natura eccezionale e non può essere applicata oltre i casi e i tempi da essa considerati. Essa opera soltanto in presenza di una specifica richiesta dell’Amministrazione e di un rifiuto o occultamento del contribuente, non essendo sufficiente che quest’ultimo non abbia esibito ai verbalizzanti i documenti poi prodotti in sede giudiziaria. Il contribuente deve aver tenuto un comportamento diretto a sottrarsi alla prova, tale da far fondatamente dubitare della genuinità dei documenti. La preclusione va interpretata alla luce degli artt. 24 e 53 Cost., per non comprimere il diritto di difesa.
Il Fatto
Con avviso di accertamento, l’Agenzia delle entrate rideterminava il reddito del contribuente, perito industriale, ai sensi dell’art. 39, secondo comma, d.p.r. n. 600/1973, rilevando l’incongruità tra il reddito dichiarato per il 2007 e le movimentazioni bancarie riferibili in parte allo stesso contribuente e in parte al padre. La Commissione tributaria provinciale rigettava il ricorso e la Commissione tributaria regionale confermava la decisione.
Il contribuente proponeva ricorso per cassazione affidato a cinque motivi, deducendo in particolare l’omesso esame di documentazione decisiva non considerata dalla CTR perché ritenuta tardivamente depositata in giudizio. L’Agenzia non depositava controricorso, limitandosi a costituirsi.
La Motivazione della Corte
La Corte esamina il primo motivo, con cui si deduce l’omesso esame di un fatto decisivo, e lo ritiene infondato. La CTR aveva effettivamente preso in considerazione sia l’invito alla produzione di documenti sia la pretesa inidoneità della giustificazione offerta, con riferimento alla tardiva esibizione in sede contenziosa. Il thema decidendum concerne quindi la correttezza delle conclusioni della CTR sulla tardività della produzione, e non un mancato esame.
Fondato è invece il secondo motivo, subordinato al primo, con cui si denuncia la falsa applicazione dell’art. 32, d.p.r. n. 600/1973. La Corte richiama il proprio orientamento, espresso dalle pronunce n. 16536 del 14/07/2010 e n. 1344 del 25/01/2010, in linea con Cass. Sez. Un. n. 45/2000.
Con la prima decisione si è riconosciuta la natura eccezionale della disposizione preclusiva, che non può essere applicata oltre i casi e i tempi da essa considerati e va interpretata, alla luce degli artt. 24 e 53 Cost., nel senso che, per essere sanzionato con la perdita della facoltà di produrre, il contribuente deve aver tenuto un comportamento diretto a sottrarsi alla prova, capace di far dubitare della genuinità dei documenti affiorati solo nel corso del giudizio. Con la seconda è stato ribadito che la norma trova applicazione solo in presenza di una specifica richiesta dell’Amministrazione e di un rifiuto o occultamento, non essendo sufficiente la mancata esibizione, previo avvertimento delle conseguenze per l’inottemperanza, nella specie presente.
Nel caso concreto, la sentenza impugnata fondava il rifiuto di considerare la documentazione sul presupposto della sua disponibilità in capo al contribuente quale delegato alla firma. Ma, trattandosi di documenti che il contribuente non doveva obbligatoriamente detenere, essi dovevano essere richiesti all’istituto bancario dal titolare del conto, ossia dal cliente o dai soggetti indicati dall’art. 119, comma 4, T.U.B. Il contribuente era appunto solo delegato per la firma, sicché non sussistono le condizioni per applicare la preclusione.
La decisione è pertanto cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado, che provvederà anche alla liquidazione delle spese. Resta ferma l’inapplicabilità della presunzione sui prelevamenti, poiché l’art. 32, comma 1, n. 2, d.p.r. n. 600/1973 è stato dichiarato costituzionalmente illegittimo, per i lavoratori autonomi, con Corte cost. n. 228 del 2014.
Nota della Redazione
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