Preclusione documentale tributaria solo in caso di sottrazione alla prova (Cass. civ. Sez. V n. 18437 del 05.07.2024)

Principi di diritto (Massima)
La preclusione all’esame della documentazione prodotta dal contribuente soltanto in sede giudiziale, prevista dall’art. 32, quarto comma, d.p.r. n. 600/1973, ha natura eccezionale e non può essere applicata oltre i casi e i tempi in essa considerati. Essa presuppone un comportamento diretto a sottrarsi alla prova, idoneo a far dubitare della genuinità dei documenti esibiti solo nel giudizio, e non si esaurisce nel mero difetto di esibizione ai verbalizzanti. Occorre, inoltre, una specifica richiesta o ricerca dell’Amministrazione, con previo avvertimento delle conseguenze dell’inottemperanza. Ne consegue che la cassazione della sentenza di merito è giustificata quando il giudice tributario abbia fondato il rifiuto sulla sola disponibilità dei documenti in capo al contribuente, senza accertare la condotta elusiva.

Il Fatto

Con avviso di accertamento l’Agenzia delle entrate rideterminava il reddito del contribuente, perito industriale, ai sensi dell’art. 39, secondo comma, d.p.r. n. 600/1973, rilevando incongruità tra il reddito dichiarato per il 2008 e le movimentazioni bancarie, riferite l’una allo stesso contribuente e l’altra al padre. La Commissione tributaria provinciale rigettava il ricorso e la Commissione tributaria regionale confermava la decisione di primo grado, ritenendo tardivamente depositata la documentazione giustificativa.

Il contribuente proponeva ricorso per cassazione affidato a cinque motivi, incentrati sul preteso omesso esame di un fatto decisivo, sull’incolpevolezza della mancata risposta alla richiesta dell’Agenzia e sulla violazione dei principi di difesa e di capacità contributiva. L’Agenzia non depositava tempestivo controricorso.

La Motivazione della Corte

Il primo motivo è infondato. Non può parlarsi di omesso esame poiché la Commissione regionale aveva espressamente considerato sia l’invito alla produzione di documenti sia la dedotta inidoneità della giustificazione, incentrando il dibattito proprio sulla tardività della produzione in giudizio.

Fondato è invece il secondo motivo, subordinato. La Corte richiama la propria giurisprudenza, in particolare le pronunce n. 16536 del 14/07/2010 e n. 1344 del 25/01/2010, in linea con l’orientamento di Cass. Sez. Un. n. 45/2000. La disposizione, di natura eccezionale, non può essere applicata oltre i casi e i tempi considerati e deve essere interpretata alla luce degli artt. 24 e 53 Cost., in modo da non comprimere il diritto alla difesa e da non obbligare a pagamenti non dovuti.

Per essere sanzionato con la perdita della facoltà di produrre libri e scritture, il contribuente deve aver tenuto un comportamento diretto a sottrarsi alla prova, capace di far fondatamente dubitare della genuinità dei documenti affiorati solo nel corso del giudizio. La norma trova applicazione soltanto in presenza di una specifica richiesta o ricerca dell’Amministrazione e di un rifiuto o occultamento, non essendo sufficiente che i documenti non siano stati esibiti ai verbalizzanti.

Nel caso concreto la sentenza impugnata fondava il rifiuto sulla disponibilità dei documenti in capo al contribuente quale delegato. Trattandosi però di documenti che lo stesso non era obbligato a detenere, essi dovevano essere richiesti all’istituto bancario dal titolare del conto, ossia dal cliente o dai soggetti indicati dall’art. 119, comma 4, T.U.B., mentre il contribuente risultava solo delegato per la firma. Non sussistono pertanto le condizioni per applicare la preclusione.

La decisione è cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado, con assorbimento degli altri motivi. Resta ferma l’inapplicabilità della presunzione sui prelevamenti, poiché sul punto, trattandosi di lavoratore autonomo, l’art. 32, comma 1, n. 2, d.p.r. n. 600/1973 è stato dichiarato costituzionalmente illegittimo con Corte Cost. n. 228 del 2014. Il giudice del rinvio provvederà anche alla liquidazione delle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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