Autosufficienza del ricorso e sindacato sulla CTU accolto dal giudice di merito (Cass. civ. Sez. I n. 18668 del 09.07.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per cassazione che censuri la sentenza la quale recepisca le conclusioni di una consulenza tecnica d’ufficio condivise dal giudice del merito è inammissibile quando la parte non alleghi di avere già formulato le proprie critiche al consulente dinanzi al giudice a quo e non trascriva, a fini di autosufficienza, i punti salienti dell’elaborato peritale, così da consentirne la valutazione in termini di decisività e rilevanza. La mera disamina dei passaggi della relazione, corredata di notazioni critiche, si risolve nella prospettazione di un sindacato di merito inammissibile in sede di legittimità. Nel giudizio di cassazione, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo ex art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ. non può fondarsi su meri elementi istruttori, che non integrano il fatto storico rilevante.
Il Fatto
Un comune ha proceduto all’acquisizione sanante al proprio patrimonio indisponibile di un’area sulla quale aveva realizzato un impianto di depurazione, determinandone il valore di stima ai sensi dell’art. 42-bis T.U. edilizia. I proprietari hanno proposto opposizione avverso tale stima.
La Corte d’Appello, in sede distaccata, ha accolto l’opposizione, rideterminando l’indennizzo in adesione alle conclusioni del CTU: l’area, pur non edificabile, si prestava a un uso intermedio, risultando destinabile a parcheggio al servizio di una vicina spiaggia. Il comune ha proposto ricorso per cassazione con due motivi, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione per non avere il giudice considerato i vincoli ambientali, paesaggistici e idrogeologici gravanti sui fondi.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo è dichiarato inammissibile perché versato palesemente in fatto. La Corte osserva che, ancorché la rubrica evochi un errore di diritto del giudice di merito nel fare proprie le valutazioni del CTU, l’illustrazione del motivo si intrattiene unicamente sugli aspetti del vizio di motivazione, reiterando l’omesso esame di dati e circostanze.
Richiamando la lezione nomofilattica sul novellato testo dell’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., la Corte ricorda che fatto, nell’accezione della norma, è il fatto storico principale o secondario idoneo a dimostrare o contestare il fondamento costitutivo della domanda; non vi rientrano i meri elementi istruttori. Le circostanze dedotte sollecitano una surrettizia rivisitazione del giudizio di fatto, che il decidente non ha affatto ignorato, ma ha motivatamente confutato sulla base della perizia. La rinnovazione del sindacato di merito è compito del giudice del merito, non della Corte di legittimità.
Il secondo motivo è dichiarato inammissibile per difetto di autosufficienza. La Corte afferma che, per infirmare sotto il profilo dell’insufficienza argomentativa la motivazione della sentenza che recepisce le conclusioni di una CTU di cui il giudice dichiari di condividere il merito, è necessario che la parte non solo alleghi di avere rivolto critiche alla consulenza dinanzi al giudice a quo, ma ne trascriva almeno i punti salienti, onde consentirne la valutazione in termini di decisività e rilevanza.
Nel caso concreto l’illustrazione del motivo è carente: essa si astiene dall’indicare quali siano le criticità evidenziate dal CTP e non esaminate dal giudice del merito, e dove e quando ne sia avvenuta la rappresentazione, impedendo alla Corte di prenderne cognizione. La Corte richiama sul punto i propri precedenti (Sez. III n. 19989 del 2021; Sez. I n. 11482 del 2016; Sez. I n. 16368 del 2014).
Il ricorso è dunque dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente alle spese e sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
Nota della Redazione
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