Responsabilità del legale rappresentante e litisconsorzio nell’accertamento ad associazione sportiva (Cass. civ. Sez. V n. 19558 del 16.07.2024)
Principi di diritto (Massima)
La provenienza dell’atto di appello dall’ufficio periferico dell’Agenzia delle Entrate e la sua idoneità a rappresentarne la volontà si presumono anche senza esibizione della specifica delega, salvo eccezione e prova della non appartenenza del sottoscrittore all’ufficio o dell’usurpazione del potere di impugnare. Nelle controversie relative ad associazioni sportive dilettantistiche, l’accertamento della natura commerciale e la conseguente esclusione dei regimi agevolativi presuppongono il rispetto delle prescrizioni formali dell’art. 148 del d.P.R. n. 917/1986 e l’effettività del rapporto associativo. Il socio è litisconsorte necessario solo se si allega e si prova la sua partecipazione, anche indiretta, alla distribuzione degli utili, unico presupposto della ricaduta a cascata del maggior reddito dell’ente sull’associato.
Il Fatto
L’Agenzia delle Entrate notificava al ricorrente, in qualità di legale rappresentante di un’associazione sportiva dilettantistica, un atto di contestazione e un avviso di accertamento per l’anno d’imposta 2008. Venivano irrogate sanzioni per omessa tenuta e conservazione delle scritture contabili, omesso versamento di ritenute d’acconto e omessa indicazione di tre percipienti nella dichiarazione dei sostituti d’imposta, oltre al pagamento di sanzioni per la mancata presentazione del modello 770.
La verifica aveva riscontrato la violazione del divieto di cumulo delle cariche previsto dall’art. 90, comma 18-bis, della legge n. 289/2002 e l’assenza del requisito della democraticità e della partecipazione dei soci ordinari alla vita sociale. La C.T.P. di Milano accoglieva il ricorso, ritenendo l’associazione di natura dilettantistica. La C.T.R. della Lombardia riformava la decisione, riconoscendo natura commerciale all’ente. Il contribuente ricorreva per cassazione con sette motivi.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo, sulla sottoscrizione dell’atto di appello da persona diversa dal Direttore dell’Ufficio senza allegazione della delega, è infondato. La Corte ribadisce che la provenienza dell’atto dall’ufficio e la sua idoneità a rappresentarne la volontà si presumono, salvo eccezione e prova della non appartenenza del sottoscrittore all’ufficio appellante o dell’usurpazione del potere di impugnare.
Il secondo motivo, sulla mancata integrazione del contraddittorio e sulla riunione dei giudizi, è infondato. Quanto al socio che ha impugnato autonomamente lo stesso atto impositivo, la ricomposizione successiva del contraddittorio in sede di legittimità è sufficiente quando sussiste consapevolezza dell’atto notificato alle altre parti, identità oggettiva della causa petendi e simultanea trattazione dei ricorsi. Il litisconsorzio sostanziale deve ritenersi rispettato. Rispetto all’altra socia, la Corte precisa che l’Ufficio non ha riqualificato l’associazione come società di fatto, ma ha accertato la sola natura commerciale. La partecipazione agli utili rende la questione omologa a quella dei soci di società di persone, ma la distribuzione di utili non contestata esclude la qualità di litisconsorte necessario.
Il terzo motivo, sulla legittimazione passiva e sull’interpretazione dell’art. 36 cod. civ., è inammissibile, perché mira a una rivalutazione dei fatti riservata al giudice di merito.
Il quarto motivo, sulla natura dilettantistica dell’associazione, è infondato. Il rispetto delle prescrizioni dell’art. 148 del d.P.R. n. 917/1986 è condizione per fruire delle agevolazioni tributarie degli enti non commerciali. La C.T.R. ha compiuto un accertamento di fatto, valorizzando la spendita della qualifica di centro sportivo, la violazione dell’art. 90 della legge n. 289/2002 e l’assenza di democraticità, desunta dalla discriminazione tra soci ordinari e fondatori.
Il quinto e il sesto motivo sono inammissibili, per violazione del principio di specificità e per travisamento della prova. Il settimo motivo è infondato: la delega di firma costituisce atto di natura organizzativa tra organi del medesimo ufficio in rapporto di subordinazione gerarchica, per cui opera la presunzione di riferibilità dell’atto all’organo titolare del potere. Il ricorso è rigettato, con condanna del ricorrente alle spese e al contributo unificato.
Nota della Redazione
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