Acquisizione sanante: indennizzo al valore del bene al momento del decreto (Cass. civ. Sez. I n. 18669 del 09.07.2024)
Principi di diritto (Massima)
In tema di acquisizione sanante ex art. 42-bis TUE, l’indennizzo dovuto al proprietario va commisurato al valore venale del bene al momento dell’adozione del decreto di acquisizione, e non a quello della sua irreversibile trasformazione, poiché il provvedimento opera con effetto ex nunc e la fattispecie traslativa si realizza solo con l’adozione dell’atto. Ai fini della determinazione di tale valore rileva la destinazione urbanistica dell’area al momento dell’acquisizione, con esclusione di quella esistente al tempo dell’uso pubblico. La dichiarazione di incostituzionalità dei VAM non comporta la loro totale espunzione dall’ordinamento, restando essi utilizzabili in difetto di altri parametri, quando non sussista alcuna possibilità legale di utilizzazione diversa da quella agricola.
Il Fatto
Un privato, comproprietario di un fondo destinato dal Comune a viabilità pubblica, adisce la Corte d’Appello per ottenere la liquidazione dell’indennizzo conseguente all’acquisizione sanante della porzione di terreno. Il giudice di merito accoglie l’istanza e liquida la somma in ragione della natura non edificabile del cespite, applicando in via residuale il criterio dei VAM, in difetto di altri parametri utilizzabili.
La Corte territoriale motiva osservando che la valutazione va condotta con riferimento al vincolo conformativo esistente al momento dell’acquisizione sanante, e non a quello presente al tempo della trasformazione irreversibile. Il proprietario propone ricorso per cassazione, articolando due motivi di censura, resistiti dal Comune con controricorso e memoria.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo denuncia la violazione dell’art. 42-bis TUE, sostenendo che la Corte d’Appello avrebbe erroneamente disconosciuto l’edificabilità dell’area, avrebbe riguardato la destinazione urbanistica sopravvenuta invece di quella in vigore al sorgere dell’uso pubblico e avrebbe qualificato come conformativo un vincolo in realtà espropriativo.
La Corte dichiara il motivo in parte infondato e in parte inammissibile. Sul piano del diritto, richiamando Cass., Sez. I, n. 18780 del 2021, afferma che la locuzione “non retroattivamente” contenuta nell’art. 42-bis, comma 1, TUE impone di individuare il momento rilevante in quello dell’adozione del decreto di acquisizione: è a tale data che va condotta l’indagine sulla situazione urbanistica dell’area, non assumendo rilievo la destinazione esistente all’epoca della trasformazione.
Il Collegio ribadisce poi, sulla scorta di Cass., Sez. I, n. 8163 del 2024, che l’acquisizione sanante obbliga la pubblica amministrazione a corrispondere una somma pari al valore che il bene ha al momento dell’atto di acquisizione, poiché esso ripristina la legalità amministrativa solo con effetto ex nunc. Il valore venale va dunque calcolato alla data del provvedimento acquisitivo.
Quanto alla natura del vincolo e al calcolo dell’indennità, il motivo è inammissibile, perché sollecita una rimodulazione dell’apprezzamento di fatto riservato al giudice di merito, estranea ai compiti della Corte, non essendo essa giudice del fatto sostanziale né giudice di terza istanza.
Il secondo motivo censura l’applicazione del criterio dei VAM, nonostante la dichiarazione di incostituzionalità pronunciata con la sentenza della Corte costituzionale n. 181 del 2011. La Corte osserva che tale pronuncia non ha sancito l’illegittimità in sé del criterio del valore agricolo medio, tanto che esso resta utilizzabile per liquidare l’indennità aggiuntiva ex art. 17 l. n. 865/1971 (Cass., Sez. I, n. 9269 del 2014); essa ha invece enunciato il principio per cui l’indennità deve porsi in rapporto ragionevole con il valore del bene, in ossequio all’art. 1 del primo protocollo addizionale CEDU e all’art. 42 Cost.
La Corte d’Appello ha applicato i VAM non per sottrarsi alla declaratoria, ma perché, constatata in fatto l’assenza di possibilità legali di utilizzazione diversa da quella agricola, li ha ritenuti un utile parametro di riferimento nell’esercizio della propria discrezionalità valutativa. La censura è perciò inammissibile per difetto di specificità, non accordandosi al tessuto motivazionale. Il ricorso è respinto, con condanna alle spese e raddoppio del contributo unificato ove dovuto.
Nota della Redazione
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