Revocazione della sentenza appellata e termine breve per il ricorso in cassazione (Cass. civ. Sez. V n. 7637 del 21.03.2024)
Principi di diritto (Massima)
La notificazione della citazione per la revocazione di una sentenza di appello equivale, sia per la parte notificante sia per la parte destinataria, alla notificazione della sentenza stessa ai fini della decorrenza del termine breve per proporre ricorso per cassazione. La tempestività del ricorso va pertanto accertata non soltanto con riguardo al termine di un anno dal deposito della pronuncia impugnata, ma anche con riferimento a quello di sessanta giorni dalla notificazione della citazione per revocazione, a meno che il giudice della revocazione, su istanza di parte, abbia sospeso il termine per ricorrere ai sensi dell’art. 398, comma 4, cod. proc. civ. La revocazione della sentenza di appello impugnata determina la cessazione della materia del contendere e l’inammissibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse, ma tale causa resta assorbita quando il ricorso sia già inammissibile per tardività originaria.
Il Fatto
Un consorzio di bonifica impugna in cassazione la sentenza con cui la Commissione tributaria regionale, in controversia sull’impugnazione di un’ingiunzione di pagamento per il contributo di bonifica relativo all’anno 2014, aveva dichiarato improcedibile l’appello per tardività, ritenendo l’impugnazione proposta oltre il termine rispetto alla data di consegna all’ufficiale giudiziario.
Nelle more del giudizio di legittimità, la sentenza di appello viene revocata da una pronuncia della Corte di giustizia tributaria di secondo grado, con rimessione della causa al primo giudice. Il ricorrente chiede allora di dichiarare la cessazione della materia del contendere per sopravvenuta inammissibilità del ricorso. La controparte resta intimata.
La Motivazione della Corte
Il ricorso è affidato a un unico motivo, con cui si denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 149 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., per essere stata erroneamente dichiarata l’improcedibilità dell’appello senza tener conto, ai fini della tempestività, della data di consegna per la notifica all’ufficiale giudiziario.
La Corte ricorda anzitutto che la revocazione della sentenza di appello impugnata determina la cessazione della materia del contendere, che dà luogo all’inammissibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse. L’interesse ad agire e ad impugnare deve sussistere non solo nel momento in cui l’azione è proposta, ma anche al momento della decisione, poiché è in relazione a quest’ultimo che l’interesse va valutato. Irrilevante è la mera possibilità che la sentenza di revocazione sia a sua volta impugnata per cassazione, giacché la carenza di interesse è attuale, essendo venuta meno la pronuncia oggetto del ricorso.
Su tale base il ricorso dovrebbe essere dichiarato inammissibile per sopravvenuto difetto di interesse. Si pone però una questione preliminare di inammissibilità per tardività, che il Collegio esamina in via logicamente anteriore.
Il principio di diritto è che la notificazione della citazione per revocazione di una sentenza di appello equivale, per entrambe le parti, alla notificazione della sentenza stessa ai fini della decorrenza del termine breve per il ricorso per cassazione. La tempestività del ricorso va dunque accertata anche in riferimento al termine di sessanta giorni dalla notificazione della citazione per revocazione, salvo che il giudice della revocazione abbia sospeso il termine ai sensi dell’art. 398, comma 4, cod. proc. civ.
Dalla sentenza che ha pronunciato sulla revocazione risulta che quel ricorso era stato depositato il 3 giugno 2022, quindi notificato prima; dalla documentazione prodotta emerge che il ricorso per cassazione venne notificato il 10 ottobre 2022, quando era già decorso il termine breve, scaduto il 2 settembre 2022. Ne consegue l’inammissibilità originaria e non sopravvenuta del ricorso, che assorbe la questione della cessazione della materia del contendere.
Nulla è statuito sulle spese, essendo rimasta intimata la parte vittoriosa. La Corte dà infine atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, a carico della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, se dovuto.
Nota della Redazione
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