Retribuzione di posizione del dirigente sanitario irriducibile e non compensabile (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 18697 del 09.07.2024)

Principi di diritto (Massima)
La retribuzione di posizione variabile aziendale dovuta al dirigente medico, determinata in base alla graduazione delle funzioni, è irriducibile unilateralmente dall’amministrazione datrice e non può essere inferiore alla retribuzione di posizione minima contrattuale, essendo previsto a fronte di tale evenienza un obbligo di conguaglio fino a concorrenza. L’azione monitoria con cui il dirigente rivendica il trattamento economico goduto e poi ridotto attiene a un atto assunto dall’amministrazione quale privato datore di lavoro e rientra nella giurisdizione del giudice ordinario. È esclusa la compensazione tra le maggiori somme versate a titolo di retribuzione variabile e i crediti azionati dai dirigenti.

Il Fatto

Alcuni dirigenti medici, dipendenti della struttura sanitaria, avevano ottenuto decreti ingiuntivi per il pagamento di differenze retributive. Le somme erano rivendicate a titolo di retribuzione di posizione variabile aziendale, ridotta dopo il novembre 2006 rispetto a quanto riconosciuto in base alla graduazione delle funzioni, e a titolo di retribuzione minima contrattuale.

Il Tribunale aveva rigettato l’opposizione proposta dalla struttura sanitaria; la Corte d’Appello aveva confermato il rigetto nel merito. La struttura ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi, resistito dai soli dirigenti controricorrenti.

La Motivazione della Corte

Il primo motivo, che denunciava la violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. per asserito scostamento dal principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, è stato dichiarato inammissibile. La ricorrente non aveva dato conto della diversità di causa petendi e petitum delle cause riunite in appello.

Il secondo motivo è stato giudicato infondato. La Corte ha condiviso la qualificazione dell’azione monitoria: essa non impugna atti di macro-organizzazione incidenti sul finanziamento degli istituti economici, ma rivendica un trattamento in precedenza goduto e poi ridotto con atto assunto dall’amministrazione quale privato datore di lavoro, con conseguente giurisdizione del giudice ordinario.

Parimenti infondati sono stati il terzo e il quarto motivo. La Corte ha confermato la lettura della disciplina contrattuale sulla retribuzione di posizione, quale dettata dall’art. 54 del CCNL di comparto del 5.12.1996, dall’art. 40 del CCNL 8.6.2000 e dalla norma di interpretazione autentica di cui all’art. 24, comma 11, del CCNL del 2005.

Da tale lettura discende che la retribuzione di posizione dovuta corrisponde all’importo della retribuzione variabile aziendale risultante dalla graduazione delle funzioni, ma non può mai essere inferiore alla retribuzione minima contrattuale, con conguaglio fino a concorrenza nell’ipotesi in cui risulti inferiore.

La retribuzione variabile aziendale remunera in via esclusiva il valore della posizione funzionale ricoperta: è quindi irriducibile e soggetta a obbligatoria integrazione. Da ciò deriva la sussistenza di entrambe le tipologie di credito azionate e l’inconfigurabilità della compensazione invocata dalla struttura, fondata sulla tesi per cui la retribuzione dovuta sarebbe solo quella minima contrattuale. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna della ricorrente alle spese di legittimità e all’ulteriore importo a titolo di contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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