Inammissibile il ricorso per cassazione che deduce in modo contraddittorio l’omesso esame (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 20602 del 24.07.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per cassazione che, nello stesso motivo e in relazione ai medesimi atti negoziali, deduca contestualmente l’omesso esame e l’erronea interpretazione degli stessi viola il principio di specificità di cui all’art. 366 c.p.c., perché prospetta censure logicamente incompatibili e non procede alla riproduzione dei passaggi essenziali degli atti, né alla loro localizzazione negli atti di causa. Non integra il vizio di cui all’art. 360, n. 5, c.p.c. la doglianza che si risolva nel mero contrasto interpretativo tra la decisione di primo grado e quella d’appello, trattandosi di fisiologico sviluppo del giudizio nei diversi gradi. Ne consegue l’inammissibilità del ricorso, con condanna della parte ricorrente alle spese e agli obblighi sul contributo unificato.
Il Fatto
Il lavoratore, dipendente della struttura sanitaria con mansioni di infermiere e inquadrato nel personale turnista, aveva chiesto l’accertamento del proprio diritto a usufruire del servizio mensa, nella modalità alternativa del buono pasto, anche durante il turno notturno svolto dalle ore 20.00 alle ore 8.00, per il periodo compreso tra il 1° febbraio 2002 e il 31 dicembre 2008. Il Tribunale aveva respinto la domanda; la Corte d’appello di Napoli, con sentenza n. 1456/2023, ha accolto il gravame, riconoscendo il diritto sul rilievo che la particolare articolazione dell’orario di lavoro, e non la sola durata della prestazione, fonda l’esigenza tutelata mediante il buono.
La struttura sanitaria ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi, deducendo l’erronea interpretazione della norma contrattuale e degli accordi sindacali e l’omesso esame di un fatto decisivo relativo al verbale di riunione del 13 dicembre 1996.
La Motivazione della Corte
La Corte affronta anzitutto il primo motivo, con il quale la ricorrente censura l’interpretazione della norma contrattuale operata dalla Corte territoriale, richiamando i verbali degli incontri aziendali del 13 dicembre 1996 e del 16 dicembre 2008. Il motivo è dichiarato inammissibile per il mancato rispetto del principio di specificità che trova diretta enunciazione nell’art. 366 c.p.c.
Il ricorrente avrebbe dovuto riprodurre almeno i passaggi principali dei verbali e localizzarli negli atti di causa. Soprattutto, la censura è internamente contraddittoria: dagli stessi atti si deduce simultaneamente l’omesso esame e l’erronea interpretazione ad opera della Corte partenopea, mentre la decisione impugnata ha espressamente proceduto all’esame e all’interpretazione di quei verbali. Manca, inoltre, una corretta censura di violazione delle regole di interpretazione dei contratti, ai sensi degli artt. 360, n. 3), c.p.c. e 1362 segg. c.c.
Quanto al secondo motivo, formulato ai sensi dell’art. 360, n. 5, c.p.c., la Corte rileva che esso si sostanzia esclusivamente nel denunciare il contrasto interpretativo insorto tra la decisione di prime cure e quella d’appello. Tale prospettazione si pone al di fuori dei criteri di articolazione del vizio di omesso esame, come ripetutamente declinati dalla giurisprudenza di legittimità richiamata (Cass. Sez. U. n. 8053 del 2014, Cass. Sez. 6-3 n. 25216 del 2014, Cass. Sez. 3 n. 9253 del 2017).
Il ricorrente non lamenta alcun omesso esame di fatti, tanto meno decisivi, ma un mero e fisiologico sviluppo del giudizio nei suoi diversi gradi. La Corte esclude che il mero contrasto tra decisioni assunte in gradi diversi di merito possa assumere rilevanza quale motivo di impugnazione in sede di legittimità.
Il ricorso è dunque dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in dispositivo con distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario. Va dato atto, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, della sussistenza dei presupposti per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ove dovuto.
Nota della Redazione
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