Differenze retributive da contratti a termine soggette a prescrizione quinquennale (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 18696 del 09.07.2024)

Principi di diritto (Massima)
La pretesa con cui il lavoratore assunto a termine rivendica, in forza della clausola n. 4 dell’Accordo quadro allegato alla Direttiva 1999/70/CE, le medesime condizioni di impiego previste per il lavoratore comparabile a tempo indeterminato, quando ha ad oggetto differenze retributive, partecipa della natura della condizione cui l’azione si riferisce e va qualificata come domanda di adempimento contrattuale. Ne discende che ad essa si applica il termine di prescrizione quinquennale dell’art. 2948, n. 4, cod. civ., previsto per tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi, e non il termine ordinario decennale. L’applicazione del termine decennale determinerebbe una discriminazione “alla rovescia”, riservando al dipendente a termine un trattamento più favorevole rispetto a quello spettante al lavoratore comparabile.

Il Fatto

La lavoratrice, assunta in qualità di personale ATA dal Ministero dell’Istruzione con plurimi e reiterati contratti a termine, ha convenuto in giudizio il datore di lavoro chiedendo l’accertamento del diritto agli scatti retributivi di anzianità con decorrenza dall’inizio del primo rapporto a termine e la condanna al pagamento delle conseguenti differenze retributive.

Il Tribunale di Macerata, in funzione di giudice del lavoro, ha accolto in parte la domanda, riconoscendo il diritto alla ricostruzione della carriera e alle differenze maturate, nei limiti della prescrizione quinquennale. Entrambe le parti hanno impugnato la decisione. La Corte d’Appello di Ancona, rigettando l’appello principale del Ministero e accogliendo quello incidentale della lavoratrice, ha eliminato dal dispositivo la declaratoria di prescrizione per le somme maturate prima dell’1.7.2004. Contro tale sentenza il Ministero ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo.

La Motivazione della Corte

Il ricorso denuncia la violazione dell’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., in relazione agli artt. 2948 e 2946 cod. civ.. Non è più in discussione il diritto alle differenze retributive, ma soltanto l’individuazione del corretto termine di prescrizione. Secondo il Ministero, la Corte territoriale avrebbe errato nel ritenere applicabile la prescrizione decennale del credito da inadempimento dell’obbligazione ex lege dello Stato di dare tempestiva attuazione alla normativa eurounitaria, dovendosi dare prevalenza alla natura retributiva delle somme.

La Corte ritiene il motivo fondato, dando continuità all’orientamento già espresso in una precedente decisione. La pretesa che il singolo fa valere, nel rivendicare le stesse condizioni di impiego previste per il lavoratore comparabile, partecipa della medesima natura della condizione alla quale l’azione si riferisce. Qualora la denunciata discriminazione riguardi pretese retributive, la domanda con cui si rivendica il trattamento di miglior favore va qualificata di adempimento contrattuale e soggiace alle stesse regole che varrebbero per la domanda che il lavoratore a tempo indeterminato potrebbe azionare in caso di inadempimento.

Ne consegue che, quanto alla prescrizione, non può trovare applicazione il termine ordinario decennale in luogo di quello quinquennale previsto dall’art. 2948, n. 4, cod. civ., poiché è quest’ultimo il termine che vale per l’obbligazione alla quale la domanda di equiparazione si riferisce. Diversamente si verificherebbe una discriminazione “alla rovescia”, con un trattamento più favorevole per il dipendente a termine rispetto al lavoratore comparabile. La Corte richiama sul punto Cass. n. 10219/2020, principio affermato ai sensi dell’art. 363, comma 3, cod. proc. civ.

Accolto il ricorso e cassata la sentenza, non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto: la causa è decisa nel merito ex art. 384, comma 2, cod. proc. civ., ripristinando la decisione di primo grado, con il limite della prescrizione quinquennale. Il Ministero è condannato a tre quarti delle spese dei gradi di merito; le spese di legittimità sono compensate, essendo il ricorso presentato prima della pubblicazione della sentenza che ha affermato il principio.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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