Inquadramento IX qualifica funzionale e limite temporale del trascinamento (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 18747 del 09.07.2024)
Principi di diritto (Massima)
L’art. 7 del d.l. 24 novembre 1990, n. 344, convertito dalla legge 23 gennaio 1991, n. 21, ha natura di norma speciale e temporanea, diretta a perequare i dipendenti che alla data del 13 luglio 1980 rivestivano già la qualifica di direttore di sezione o equiparata, inquadrati nella IX qualifica funzionale con decorrenza dal 1° gennaio 1987, e i vincitori di concorsi banditi anteriormente alla medesima data. La disposizione estende il beneficio anche ai dipendenti che precedevano in ruolo i vincitori, ma entro il limite temporale del 31.12.1990. Il meccanismo del c.d. trascinamento opera quindi solo per le situazioni maturate e concluse entro tale data e non può essere applicato, con effetti estensivi non voluti dal legislatore, a situazioni successive. Ne consegue che il dipendente riammesso in servizio dopo il 31.12.1990, ancorché inquadrato in forza della medesima norma con decorrenza retroattiva, non determina alcun effetto di trascinamento in favore di chi lo precedeva in ruolo.
Il Fatto
I ricorrenti, dipendenti del Ministero dell’Economia e delle Finanze inquadrati nella categoria C3 del comparto, agivano per il riconoscimento del diritto all’inquadramento nella IX qualifica funzionale dal 31.12.1990, in applicazione dell’art. 7 del d.l. n. 344/1990, e per la condanna dell’Amministrazione al pagamento delle differenze retributive fino al conseguimento della qualifica C3.
Essi assumevano di essere stati inquadrati nella VIII qualifica funzionale dal 19.2.1990 e di avere quindi preceduto in ruolo un collega, cessato per dimissioni nel 1985 e poi riammesso in servizio con decorrenza 1.4.1993, inquadrato nella IX qualifica funzionale proprio in forza della norma invocata. La Corte d’Appello di Bari, in riforma della sentenza di primo grado, accoglieva l’appello dell’Amministrazione e rigettava la domanda. I lavoratori proponevano quindi ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo, che denunciava difetto di motivazione e omessa pronuncia in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., è dichiarato inammissibile. La Corte richiama il consolidato indirizzo secondo cui la riformulazione dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ. operata dall’art. 54 del d.l. n. 83/2012 ha ridotto il sindacato di legittimità sulla motivazione al “minimo costituzionale”, con la conseguenza che è denunciabile solo l’anomalia motivazionale tradottasi in violazione di legge costituzionalmente rilevante, restando esclusa ogni rilevanza del semplice difetto di sufficienza. Nel caso di specie la motivazione, ancorché sintetica, risulta chiara ed esaustiva. La censura difetta inoltre di autosufficienza, non precisando su quale nuova domanda la Corte territoriale avrebbe statuito e non riproducendo gli atti processuali rilevanti.
Il secondo, il terzo e il quarto motivo, esaminati congiuntamente, sono dichiarati infondati. La Corte ricostruisce la ratio della norma speciale: essa mirava a evitare sperequazioni tra i vincitori di concorsi banditi prima dell’entrata in vigore della legge n. 312/1980 e i soggetti che alla data del 13 luglio 1980 rivestivano già la qualifica di direttore di sezione, inquadrati nella IX qualifica funzionale dalla legge n. 254/1988. La stessa disposizione ha poi evitato che i vincitori “scavalcassero” chi li precedeva in ruolo, attribuendo il beneficio anche a questi ultimi mediante il meccanismo del trascinamento.
La Corte ripercorre il contrasto giurisprudenziale insorto sull’interpretazione della norma, tra chi ne aveva supposto il carattere non transitorio e la tacita abrogazione per incompatibilità e chi ne aveva rilevato la natura di norma speciale. Richiama quindi le pronunce n. 8827/2017 e n. 9297/2017, che hanno composto il contrasto affermando che le situazioni interessate dal trascinamento sono solo quelle maturate e concluse prima del 31.12.1990, poiché il decreto mirava a sanare le situazioni anteriori a tale data.
Il beneficio dell’inquadramento nella IX qualifica può essere attribuito al dipendente riammesso in servizio che ne abbia i requisiti, ma non a coloro che lo precedevano in ruolo per il solo effetto della riammissione, non rientrando tale vicenda nell’alveo temporale di operatività della disciplina speciale. La Corte dichiara di dare continuità a Cass. n. 5738/2024, richiamata ai sensi dell’art. 118 disp. att. cod. proc. civ., e rigetta il ricorso, con condanna dei ricorrenti alle spese e attestazione dei presupposti per il versamento del contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002.
Nota della Redazione
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