Mansioni superiori infermiere: titolo di studio non basta per categoria D (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 17467 del 25.06.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il possesso del titolo di studio professionale non integra di per sé l’inquadramento nella categoria D del comparto sanità. Ai fini del riconoscimento delle mansioni superiori rileva l’esercizio in concreto di attività connotate da autonomia e responsabilità, capacità organizzative e gestionali caratterizzate da discrezionalità operativa, secondo la declaratoria contrattuale di riferimento. La posizione di garanzia del professionista sanitario e il valore certificativo degli atti non incidono sul giudizio di raffronto tra mansioni svolte e declaratoria, né l’omessa contestazione in appello può riguardare valutazioni, essendo riservata ai fatti storici.
Il Fatto
Un infermiere professionale ricorre in cassazione contro la sentenza con cui la Corte territoriale aveva respinto la domanda di riconoscimento dell’inquadramento nella categoria D del comparto sanità. Il lavoratore assumeva di avere svolto di fatto mansioni superiori, in ragione del titolo professionale posseduto e dell’attività prestata sulle ambulanze.
La domanda era stata respinta nei gradi di merito. Il ricorrente censura la decisione con quattro motivi, articolati tra errori processuali e violazione della disciplina contrattuale di settore, giungendo così al giudizio di legittimità.
La Motivazione della Corte
La Corte esamina dapprima il profilo processuale. Il vizio di omessa motivazione non è configurabile rispetto alle questioni di stampo processuale, perché la Corte di cassazione, sul piano del rito, è giudice anche del fatto: la violazione processuale rileva se fondata e correttamente addotta, non in ragione delle motivazioni rese dal giudice del merito. La censura di omessa contestazione non regge, poiché lo stesso ricorso riporta censure dell’appellante riconducibili a quella valutazione.
Nel merito, la Corte chiarisce che l’omessa contestazione ha rilievo solo per i fatti storici, non per le valutazioni. Il riferimento delle mansioni alla categoria rivendicata è tipico oggetto della sussunzione e non un fatto storico, con conseguente inammissibilità della censura.
Quanto alla disciplina applicabile, il richiamo al CCNL 7.4.1999 non è erroneo: la declaratoria della categoria D non è stata modificata né dal contratto integrativo del 2001, che l’ha reiterata, né dal contratto del 2004, che ha inciso solo sulla categoria C. La declaratoria richiede conoscenze specialistiche, ma soprattutto autonomia e responsabilità proprie, capacità organizzative, di coordinamento e gestionali caratterizzate da discrezionalità operativa.
Il possesso del diploma di infermiere non basta: non attribuisce di per sé l’accesso all’inquadramento, essendo necessarie le procedure selettive previste dalla contrattazione, né dimostra l’esercizio di fatto di mansioni superiori. Il servizio prestato sulle ambulanze come unico infermiere, accanto al medico e all’autista, esprime un’operatività di tipo essenzialmente esecutivo, non integrante i presupposti della categoria superiore. Restano estranee al giudizio le censure sulla responsabilità professionale e sulla posizione di garanzia del sanitario.
Le conclusioni del ricorrente ignorano la ratio decidendi, fondata sul diverso differenziale di responsabilità in concreto dispiegata. Il ricorso è dichiarato inammissibile, con condanna alle spese di lite e regolazione del contributo unificato.
Nota della Redazione
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