Interruzione della prescrizione e presunzione di conoscenza ex art. 1335 c.c. (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 18748 del 09.07.2024)

Principi di diritto (Massima)
La produzione in giudizio della ricevuta di spedizione di una lettera raccomandata, anche in mancanza dell’avviso di ricevimento, costituisce prova certa della spedizione, attestata dall’ufficio postale, e fonda la presunzione di arrivo dell’atto al destinatario e della sua conoscenza ai sensi dell’art. 1335 c.c. Tale presunzione opera tutte le volte in cui la consegna non sia contestata dal destinatario o l’atto sia stato legittimamente inviato a mezzo di raccomandata semplice. Ne consegue che la produzione del solo avviso di spedizione è idonea a provare l’effetto interruttivo della prescrizione, incombendo sul debitore l’onere di contestare la ricezione. La prescrizione dei crediti dei medici convenzionati con il servizio sanitario nazionale è, invece, quella quinquennale.

Il Fatto

Un medico convenzionato con il servizio sanitario nazionale agisce in giudizio nei confronti dell’azienda sanitaria e della gestione liquidatoria della soppressa unità sanitaria locale per ottenere il pagamento dei crediti maturati nel corso di un rapporto di assistenza primaria e per prestazioni aggiuntive protrattosi per oltre un decennio. Sia il Tribunale sia la Corte d’Appello respingono le domande, ritenendo prescritti i crediti e negando efficacia interruttiva a due raccomandate inviate al debitore.

Il professionista ricorre per cassazione con otto motivi, contestando in particolare il rigetto dell’effetto interruttivo delle raccomandate per mancanza dell’avviso di ricevimento e l’applicazione del termine quinquennale anziché decennale di prescrizione. L’azienda e la gestione liquidatoria resistono con controricorso.

La Motivazione della Corte

La Corte affronta anzitutto il tema della presunzione di conoscenza di cui all’art. 1335 c.c. Il collegio richiama il costante orientamento di legittimità secondo cui la produzione in giudizio di una lettera raccomandata, anche senza avviso di ricevimento, prova la spedizione e fonda la presunzione dell’arrivo dell’atto al destinatario e della sua conoscenza. La presunzione si regge sull’univoca attestazione dell’ufficio postale e sull’ordinaria regolarità del servizio.

I precedenti richiamati — Cass. n. 511/2019, Cass. n. 6725/2018, Cass. n. 28026/2018, Cass. n. 34212/2021 e Cass. n. 15762/2013 — confortano l’assunto. La necessità di documentare l’avviso di ricevimento non è configurabile quando il destinatario non contesta la consegna, oppure quando l’atto è stato legittimamente inviato con raccomandata semplice.

La Corte territoriale si è discostata da tale insegnamento: essa ha ritenuto che le due raccomandate, inidonee a provare l’interruzione della prescrizione per difetto dell’avviso di ricevimento, non fossero sufficienti, senza dare atto di alcuna contestazione sul punto da parte dell’azienda. I primi due motivi sono pertanto fondati.

Quanto alla durata della prescrizione, il terzo motivo è inammissibile per violazione del principio di autosufficienza di cui all’art. 366 c.p.c., non avendo il ricorrente indicato il dove e il quando dell’eccezione di prescrizione. Nel merito, la Corte conferma che i crediti dei medici in convenzione con l’ASL, inclusi gli emolumenti extra e ordinari, soggiacciono alla prescrizione quinquennale ai sensi dell’art. 2948 n. 5 c.c., richiamando Cass. n. 12372/2022, Cass. n. 26264/2021 e Cass. n. 10526 del 1997. La pronuncia sul diverso tema delle case di cura convenzionate non è pertinente.

La sentenza d’appello è quindi cassata in relazione ai motivi accolti, con rinvio alla Corte d’Appello di Napoli in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese. Gli altri motivi restano assorbiti.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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