Indennità perequativa del personale universitario e tabelle di equiparazione previgenti (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 18962 del 10.07.2024)
Principi di diritto (Massima)
L’art. 31 d.P.R. n. 761 del 1979 ha conservato efficacia, anche dopo la privatizzazione del pubblico impiego, fino all’entrata in vigore dell’art. 28 del CCNL 27 gennaio 2005 del comparto università. La fonte dell’equiparazione tra qualifiche universitarie e ospedaliere va individuata nella tabella allegata al d.i. 9 novembre 1982, che pone in correlazione automatica, ai soli fini economici, le posizioni delle due carriere, prescindendo dall’esercizio concreto delle mansioni e dal possesso del titolo di studio. Il meccanismo ha carattere dinamico: il mutamento di una delle qualifiche originarie ripercuote i propri effetti anche sull’altra. Fino alla sottoscrizione del CCNL 2002-2005 non è consentito all’amministrazione adottare criteri di corrispondenza diversi da quelli fissati dalle parti collettive.
Il Fatto
La lavoratrice, biologa abilitata, era stata assunta con contratto a tempo determinato nel dicembre 2002 e, con contratto a tempo indeterminato, nel gennaio 2005, con inquadramento nella settima qualifica funzionale dell’area socio-sanitaria. Sosteneva di aver sempre svolto le mansioni di dirigente del ruolo sanitario con rapporto esclusivo.
Il Tribunale di Napoli aveva accolto la domanda di equiparazione e di condanna al pagamento delle differenze retributive. La Corte d’appello di Napoli, riconosciuta la legittimazione passiva anche dell’azienda ospedaliera, aveva rigettato il ricorso originario. La lavoratrice ha proposto ricorso per cassazione con cinque motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte ha esaminato anzitutto le censure processuali. Il primo motivo, relativo alla mancata integrazione del contraddittorio in appello, è inammissibile: la sanzione dell’inammissibilità di cui all’art. 331, comma 2, cod. proc. civ. opera solo se nessuna parte provvede all’integrazione nel termine fissato, evenienza esclusa nel caso concreto. Anche il secondo motivo, sull’appello incidentale, è inammissibile per mancato confronto con la ratio decidendi.
Il terzo motivo è invece fondato. La Corte richiama le Sezioni Unite n. 9279 del 2016 e n. 8521 del 2012, secondo cui l’art. 31 d.P.R. n. 761 del 1979 è rimasto in vigore fino al CCNL 27 gennaio 2005 e la fonte dell’equiparazione risiede nella tabella allegata al d.i. 9 novembre 1982. Questa opera in automatica correlazione ai soli fini economici, a prescindere dalle mansioni svolte e dal titolo di studio. Il meccanismo è dinamico: la variazione di una qualifica incide automaticamente sull’altra.
La Corte sottolinea che solo con il CCNL 2002-2005 è stata elaborata una tabella unica, con inquadramento per fasce. La clausola di salvaguardia del comma 6 dell’art. 28 conserva i diritti già acquisiti, garantiti mediante assegno ad personam riassorbibile. Non rileva che l’equiparazione non fosse ancora stata riconosciuta dall’azienda, perché il diritto era già entrato nel patrimonio dell’interessata.
La Corte d’appello si è discostata da tale indirizzo applicando alla lavoratrice il CCNL 27 gennaio 2005 invece dei criteri del d.i. 9 novembre 1982. Il quarto motivo resta assorbito; la censura sulle mansioni di dirigente svolte in via diretta è inammissibile, perché sollecita una rilettura delle risultanze istruttorie. Il quinto motivo è inammissibile per mancata riproduzione del contenuto della prova articolata.
La sentenza è quindi cassata con rinvio alla Corte d’appello di Napoli, in diversa composizione, anche per le spese di legittimità.
Nota della Redazione
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