Domanda di equiparazione interrompe la prescrizione dei ratei consequenziali (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 18963 del 10.07.2024)

Principi di diritto (Massima)
In tema di personale dipendente universitario con qualifica non medica impiegato presso il servizio sanitario nazionale, la proposizione della domanda giudiziale volta al riconoscimento del diritto all’equiparazione economica al IX livello/dirigente amministrativo, ai fini della liquidazione dell’indennità di perequazione prevista dall’art. 31 del d.P.R. n. 761 del 1979, ha efficacia interruttiva della prescrizione ai sensi dell’art. 2945 c.c. Tale effetto si protrae fino al passaggio in giudicato della sentenza che definisce il giudizio e opera relativamente a tutti i diritti che siano in relazione di causalità, eventualmente subordinata, con detto riconoscimento. Fra tali diritti rientra quello al pagamento dei ratei della medesima indennità per il tempo in cui è dovuta, senza che occorra una specifica domanda nel medesimo o in altro processo, e anche quando la relativa pretesa non sia proponibile nel giudizio pendente.

Il Fatto

La lavoratrice aveva ottenuto, con sentenza passata in giudicato e confermata dalla Cass. civ. Sez. L n. 16515 del 2015, il riconoscimento del diritto all’equiparazione economica al IX livello ex art. 31 del d.P.R. n. 761 del 1979, con condanna delle amministrazioni al pagamento delle differenze retributive maturate fino al deposito del primo ricorso.

Rimasti inadempiuti i pagamenti per il periodo successivo, la lavoratrice aveva promosso un secondo giudizio davanti al Tribunale di Messina. Il Tribunale aveva accolto la domanda e condannato in solido l’università e l’azienda ospedaliera universitaria. La Corte d’appello, riuniti i distinti appelli, li aveva accolti per intervenuta prescrizione. Da qui il ricorso per cassazione.

La Motivazione della Corte

La Corte rigetta in via preliminare le eccezioni di inammissibilità del ricorso. Il protocollo d’intesa tra la Suprema Corte e il Consiglio nazionale forense non può radicare, di per sé, sanzioni processuali che non trovino giustificazione nelle regole del codice di rito, richiamando Cass., Sez. 1, n. 21831 del 2021. Quanto all’eterogeneità dei motivi, è ammissibile il ricorso che cumuli in un unico motivo le censure di cui all’art. 360, comma 1, n. 3 e n. 5, c.p.c., quando evidenzi specificamente le doglianze interpretative e i profili di ricostruzione del fatto, secondo Cass., Sez. 5, n. 8915 del 2018.

Nel merito, le doglianze, trattate congiuntamente per stretta connessione, meritano accoglimento. La Corte richiama l’orientamento secondo cui la proposizione della domanda giudiziale ha efficacia interruttiva della prescrizione, che si protrae fino al passaggio in giudicato della sentenza ex art. 2945 c.c., con riguardo a tutti i diritti legati da stretto nesso di causalità al rapporto, senza necessità di specifica domanda e anche quando questa non sia proponibile nel giudizio pendente.

Nel solco di Cass., Sez. L, n. 18570 del 2007, si afferma che la domanda di qualifica superiore interrompe la prescrizione del diritto alle differenze retributive consequenziali. La proposizione di una domanda determina l’interruzione per tutti i diritti in relazione di causalità, anche subordinata, con il rapporto unitario dedotto (richiamata Cass., Sez. 3, n. 16120 del 2023), estendendosi l’interruzione fino al passaggio in giudicato (Cass., Sez. L, n. 9542 del 2024).

Nella specie, il riconoscimento dell’equiparazione economica costituiva il presupposto della condanna a corrispondere l’indennità integrativa nella misura corretta. Tale presupposto era il medesimo sia per le pretese del primo giudizio sia per quelle maturate successivamente. Finché non è passato in giudicato l’accertamento del contenuto del rapporto, la prescrizione dei diritti economici non poteva decorrere; divenuto definitivo l’accertamento, essa avrebbe potuto essere nuovamente computata.

Il ricorso è accolto. La sentenza impugnata è cassata con rinvio alla Corte d’appello di Messina, in diversa composizione, che deciderà nel merito anche sulle spese.

Nota della Redazione

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