Correzione dell’errore materiale per omessa distrazione delle spese al difensore antistatario (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 18996 del 11.07.2024)

Principi di diritto (Massima)
L’omessa attribuzione delle spese processuali in favore del difensore antistatario, che abbia reso la dichiarazione di cui all’art. 93 cod. proc. civ., costituisce un vizio emendabile con la procedura di correzione dell’errore materiale, trattandosi di mera omissione che non si traduce in un errore di giudizio. Il rimedio della correzione è applicabile, ai sensi dell’art. 391-bis cod. proc. civ., anche nei confronti delle pronunce della Corte di cassazione, garantendo il migliore rispetto del principio costituzionale della ragionevole durata del processo e assicurando con maggiore rapidità al difensore distrattario il conseguimento di un titolo esecutivo. Non vi è luogo a provvedere sulle spese del procedimento di correzione, mancando una parte soccombente in senso proprio.

Il Fatto

La società istante aveva ottenuto, in un precedente giudizio di legittimità, la condanna del ricorrente al rimborso delle spese processuali, liquidate separatamente in favore di ciascun controricorrente. Con l’ordinanza n. 550/2023 la Corte aveva dichiarato inammissibile il ricorso e regolato le spese. La difesa della società istante aveva reso la dichiarazione di cui all’art. 93 cod. proc. civ. sia nel controricorso, sia nella memoria depositata per l’udienza.

La società ha quindi proposto istanza di correzione dell’errore materiale, lamentando che nel dispositivo era stata omessa l’attribuzione delle spese in favore del difensore antistatario. Disposta la notifica alle altre parti e depositata la prova dell’adempimento, il Collegio si è riservata la motivazione nei termini di legge.

La Motivazione della Corte

La Corte ha accolto l’istanza, muovendo dalla verifica del presupposto formale. Dal momento che il difensore aveva reso la dichiarazione di cui all’art. 93 cod. proc. civ. negli atti del giudizio, l’omessa indicazione della distrazione delle spese integra un vizio emendabile.

Il passaggio centrale riguarda la qualificazione del vizio. La Corte lo riconduce a una mera omissione, non a un errore di giudizio: per questo l’errore materiale può essere corretto con l’apposita procedura. Il richiamo è alle Sezioni Unite n. 31033 del 2019, che avevano già affermato tale soluzione.

La Corte aggiunge una considerazione di sistema. Il rimedio della correzione è quello che meglio rispetta il principio costituzionale della ragionevole durata del processo, consentendo al difensore distrattario di ottenere più rapidamente il titolo esecutivo. Si tratta, inoltre, di rimedio esperibile anche contro le pronunce della Cassazione, ai sensi dell’art. 391-bis cod. proc. civ., come conferma la Cass. n. 5082 del 2024, che richiama le Sezioni Unite n. 16037 del 2010 e le successive Cass. n. 293 del 2011, Cass. n. 8578 del 2014.

Quanto alle spese del procedimento di correzione, la Corte esclude che vi sia luogo a provvedere, mancando una parte soccombente in senso proprio. Il richiamo è alle Sezioni Unite n. 9438 del 2002 e alle successive Cass. n. 10203 del 2009, Cass. n. 21213 del 2013 e Cass. n. 26566 del 2023.

La Corte ha quindi disposto la correzione del dispositivo dell’ordinanza n. 550/2023 mediante l’aggiunta dell’espressione relativa all’attribuzione in favore del difensore antistatario, con mandato alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza a norma dell’art. 288, secondo comma, ultimo inciso, cod. proc. civ.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *