Compenso incentivante collaudatore, rileva il momento del conferimento dell’incarico (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 23653 del 21.08.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di appalti pubblici, il momento rilevante per individuare la disciplina applicabile al compenso incentivante per l’attività di alta sorveglianza è quello del conferimento dell’incarico, in applicazione della generale disciplina di cui agli artt. 2230 e 2233 cod. civ. Il diritto all’incentivo per funzioni tecniche ha natura retributiva, ma la sua insorgenza è condizionata non dalla sola prestazione dell’attività incentivata, bensì anche dall’adozione del regolamento aziendale che ne determina le modalità di ripartizione. In assenza di tale regolamento il dipendente può far valere esclusivamente un’azione risarcitoria per inottemperanza agli obblighi posti a carico dell’amministrazione appaltante. Non integra violazione di norme di diritto, ai sensi dell’art. 360, n. 3, cod. proc. civ., la dedotta falsa applicazione dei regolamenti aziendali, privi di valenza normativa.

Il Fatto

Un dipendente ha agito in via monitoria contro la società committente per ottenere il pagamento di un compenso incentivante per l’incarico di responsabile dell’ufficio di alta sorveglianza, svolto nell’ambito di lavori di adeguamento stradale. Il ricorrente aveva fondato la propria pretesa sul combinato disposto dell’art. 92 d.lgs. n. 163/2006 e del regolamento interno approvato nel 2011.

Il giudice di primo grado aveva respinto l’opposizione della società al decreto ingiuntivo, ma la Corte d’Appello di Palermo, in riforma della decisione, ha respinto l’opposizione, riconoscendo il diritto al compenso pro quota, parte secondo il regolamento del 2009 e parte secondo quello del 2011. La società ha proposto ricorso per cassazione, articolando due motivi.

La Motivazione della Corte

Il primo motivo censura la nullità della sentenza per violazione degli artt. 112, 414 e 420 cod. proc. civ., sostenendo che la Corte territoriale avrebbe ritenuto ammissibile una domanda, quella fondata sul regolamento del 2009, non proposta nell’originario ricorso monitorio. La Corte dichiara il motivo inammissibile, poiché esso non si misura con il decisum: la sentenza impugnata ha condannato la società al pagamento delle sole somme minori richieste dal lavoratore sin dagli atti introduttivi in base al regolamento del 2011. L’eventuale accoglimento del motivo sarebbe quindi privo di valore decisivo.

Il secondo motivo denuncia la violazione dell’art. 18 legge n. 109/1994, dell’art. 92 d.lgs. n. 163/2006 e dei regolamenti aziendali, eccependo che gli incentivi andrebbero riconosciuti secondo il regolamento vigente al momento della stipulazione del contratto di appalto, risalente al 27 maggio 2008, quando era in vigore il regolamento del 2003, che non prevedeva incentivi per l’alta sorveglianza.

La Corte ricostruisce il quadro normativo, richiamando Cass. n. 13937 del 2017 e Cass. n. 2284 del 2019, e ribadisce la natura retributiva dell’incentivo, valorizzando la ratio premiale della disciplina. Tuttavia, poiché il legislatore ha rimesso la determinazione delle modalità di ripartizione alla potestà regolamentare dell’amministrazione, la nascita del diritto è condizionata anche all’adozione del regolamento.

Il Collegio richiama poi Cass. n. 13456 del 2021 e le ordinanze del 2023, confermando che il momento rilevante è quello del conferimento dell’incarico. Nella specie la Corte d’Appello ha individuato tale conferimento nella designazione dei componenti dell’ufficio di sorveglianza e nell’atto aggiuntivo del 27 luglio 2009: si tratta di accertamento di fatto non riesaminabile in sede di legittimità, così come l’epoca di entrata in vigore del regolamento del 2009, non censurata ai sensi del novellato art. 360, n. 5, cod. proc. civ. È parimenti inammissibile la doglianza sulla falsa applicazione dei regolamenti aziendali, privi di valenza di norme di diritto.

Il ricorso è respinto, con condanna della società alla rifusione delle spese di legittimità e con l’attestazione dei presupposti per il versamento del contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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