Contestazione copie fotostatiche non impone inutilizzabilità della prova documentale (Cass. civ. Sez. III n. 19080 del 11.07.2024)

Principi di diritto (Massima)
In tema di prova documentale, la contestazione della conformità all’originale di una copia fotostatica, ai sensi dell’art. 2719 cod. civ., non comporta la radicale inutilizzabilità del documento prodotto in copia, ma impone al giudice del merito di valutarne complessivamente l’efficacia probatoria secondo il suo prudente apprezzamento. In tale valutazione rientra, in primo luogo, l’accertamento dell’effettiva conformità all’originale, che può essere raggiunto anche mediante altri mezzi di prova, comprese le presunzioni, avendo rilievo le ragioni, la natura e il grado di specificità della contestazione. Il diverso regime dell’art. 215, comma 1, n. 2, cod. proc. civ., proprio del disconoscimento della scrittura privata, non si estende alla contestazione ex art. 2719 cod. civ.

Il Fatto

L’agente della riscossione ha comunicato al contribuente un preavviso di iscrizione ipotecaria su immobili di sua proprietà, per crediti iscritti a ruolo di importo complessivo di € 93.504,23. Il contribuente ha agito davanti al giudice di pace per contestare i crediti assoggettati alla giurisdizione ordinaria, evocando anche il Comune.

La domanda è stata rigettata in primo grado e la decisione è stata confermata dal Tribunale di Roma con sentenza del 26 ottobre 2021. Il contribuente ricorre in cassazione con due motivi, deducendo la mancata regolare notificazione della cartella di pagamento e la conseguente prescrizione del credito. Gli enti intimati non hanno svolto attività difensiva.

La Motivazione della Corte

Il ricorrente censura la valutazione di insufficienza della propria contestazione circa la conformità agli originali della documentazione prodotta in copia fotostatica dall’agente della riscossione, in particolare della relazione di notificazione della cartella di pagamento. La Corte rileva che nel ricorso non è chiarito quali documenti siano stati prodotti in copia, né è indicata la loro allocazione nel fascicolo processuale, il loro esatto contenuto o la fase della produzione, in violazione degli artt. 369, comma 2, n. 4, e 366, comma 1, n. 6, cod. proc. civ.

Tale rilievo è decisivo e assorbente sull’ammissibilità del ricorso. In ogni caso, la Corte formula osservazioni di diritto che confermano la conclusione raggiunta. Quanto al primo motivo, va tenuto presente l’orientamento consolidato secondo cui la contestazione della conformità agli originali delle copie fotostatiche, ai sensi dell’art. 2719 cod. civ., non comporta la radicale inutilizzabilità del documento, ma solo la necessità di una valutazione complessiva della sua efficacia probatoria.

La Corte richiama Cass., Sez. V, n. 1324 del 18.01.2022, secondo cui il disconoscimento ex art. 2719 cod. civ. non ha gli stessi effetti di quello della scrittura privata ex art. 215, comma 1, n. 2, cod. proc. civ., poiché non impedisce al giudice di accertare la conformità della copia all’originale anche mediante altri mezzi di prova, comprese le presunzioni. Nello stesso senso sono richiamate Cass., Sez. V, n. 14950 del 08.06.2018, Cass., Sez. III, n. 16998 del 20.08.2015, Cass., Sez. III, n. 24456 del 21.11.2011 e, con riguardo alla prova della notificazione della cartella, Cass., Sez. VI-III, n. 23902 del 11.10.2017, Cass., Sez. V, n. 24323 del 04.10.2018, Cass., Sez. VI-L, n. 20444 del 30.07.2019 e Cass., Sez. V, n. 23426 del 26.10.2020.

Nel caso concreto, i giudici di merito hanno operato un apprezzamento di fatto, quanto meno implicito, sulla conformità delle copie agli originali. Tale valutazione ha tenuto conto del fatto che la contestazione era fondata non su specifici punti di difformità, ma sulla radicale e generica negazione dell’esistenza dell’originale. L’apprezzamento di fatto è insindacabile in sede di legittimità.

Quanto al secondo motivo, relativo alla regolarità della notificazione della cartella e all’asserita necessità dell’avviso raccomandato ex art. 60, comma 1, lett. b-bis, del d.P.R. n. 600/1973, la Corte osserva che la censura è in astratto infondata, poiché la comunicazione non va effettuata con lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Anche per le ulteriori doglianze, l’omessa produzione del documento decisivo impedisce l’esame del merito. Il ricorso è rigettato; nulla sulle spese, non avendo gli intimati svolto difese. La Corte dà atto dei presupposti dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115/2002.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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