Controricorso non notificato e appello su merito ad abundantiam (Cass. civ. Sez. V n. 19077 del 11.07.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di cassazione il controricorso deve essere notificato alla controparte ai sensi dell’art. 370 cod. proc. civ., vigente ratione temporis. Il mero deposito presso la Corte non è sufficiente, perché solo la legale conoscenza dell’atto consente al ricorrente di presentare le sue osservazioni nelle forme dell’art. 378 cod. proc. civ.; ove la notifica sia omessa, l’atto non è qualificabile come controricorso. Nel procedimento camerale di cui all’art. 380-bis.1 cod. proc. civ., alla parte che abbia depositato un atto privo dei requisiti degli artt. 370 e 366 cod. proc. civ. è preclusa, dalla scadenza del termine per il controricorso alla data dell’adunanza, qualsiasi attività processuale. Qualora il giudice, dopo una statuizione di inammissibilità con cui si è spogliato della potestas iudicandi sul merito, abbia impropriamente svolto argomentazioni di merito, la parte soccombente non ha onere né interesse ad impugnarle: è ammissibile l’impugnazione rivolta alla sola statuizione pregiudiziale, mentre è inammissibile, per difetto di interesse, quella che pretenda un sindacato sulla motivazione ad abundantiam.

Il Fatto

Il contribuente propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale che aveva rigettato l’appello contro la decisione di primo grado. Quest’ultima aveva dichiarato inammissibile il ricorso del contribuente avverso un’intimazione di pagamento.

La società di riscossione deposita controricorso e successiva memoria. Il contribuente lamenta, con due motivi, la nullità dell’intimazione per omessa indicazione delle modalità di calcolo di interessi, aggi e compenso di riscossione, nonché per omessa allegazione degli atti prodromici, difetto di sottoscrizione, genericità sugli obblighi dell’art. 19 d.lgs. n. 546/1992 e mancata indicazione dei tributi.

La Motivazione della Corte

La Corte rileva anzitutto, di ufficio, l’inammissibilità del controricorso, non ritualmente notificato, come la stessa intimata ha confermato nella memoria successiva. Il collegio richiama il principio per cui l’atto, privo di notificazione, non può svolgere la funzione di strumento di attivazione del contraddittorio: solo chi ne abbia acquisito legale conoscenza è in grado di replicare nelle forme dell’art. 378 cod. proc. civ. (Cass. n. 25735 del 2014).

Nel procedimento camerale, prosegue la Corte, alla parte che abbia depositato un atto non qualificabile come controricorso, perché privo dei requisiti degli artt. 370 e 366 cod. proc. civ., è preclusa ogni attività processuale nel periodo compreso tra la scadenza del termine per il controricorso e la data fissata per l’adunanza, sia essa diretta alla costituzione o alla produzione di documenti e memorie (Cass. n. 17030 del 2021). Irrilevante resta, quindi, che il ricorrente abbia comunque estratto copia dell’atto.

Quanto al ricorso, la Corte ne dichiara l’inammissibilità. La Commissione tributaria regionale aveva ritenuto l’appello inammissibile perché privo di specifiche censure e contenente la mera riproposizione delle eccezioni di primo grado, già esaminate e respinte. Solo in via subordinata aveva aggiunto che l’appello sarebbe stato “in ogni caso” infondato, argomentando nel merito.

Il collegio richiama l’orientamento consolidato secondo cui, quando il giudice dopo una statuizione di inammissibilità si sia spogliato della potestas iudicandi e abbia impropriamente inserito argomentazioni di merito, la parte soccombente non ha onere né interesse ad impugnarle: è inammissibile, per difetto di interesse, l’impugnazione che pretenda un sindacato su tale motivazione ad abundantiam (Cass. Sez. Un. n. 3840 del 2007, ribadita da Cass. n. 2722 del 2024).

Il contribuente non ha censurato la statuizione di inammissibilità dell’appello, ormai passata in giudicato; le censure sulle statuizioni di merito risultano pertanto inammissibili. Non si provvede sulle spese, non essendosi l’intimata difesa con rituale controricorso, con la conseguenza dell’ulteriore contributo unificato a carico del ricorrente, se dovuto.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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