Estratto di ruolo non impugnabile se manca l’interesse qualificato (Cass. civ. Sez. III n. 19092 del 11.07.2024)

Principi di diritto (Massima)
In tema di riscossione coattiva delle entrate pubbliche mediante ruolo, l’estratto di ruolo non è impugnabile. Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione solo nei casi in cui il debitore dimostri che dall’iscrizione a ruolo possa derivargli uno dei pregiudizi tipizzati dall’art. 12, comma 4 bis, d.P.R. n. 602/1973. La relativa domanda è inammissibile per difetto di interesse; il vizio, rilevabile anche d’ufficio, comporta la cassazione senza rinvio ai sensi dell’art. 382, comma 3, cod. proc. civ. Irrilevanti restano le ragioni poste a base della domanda, compreso il momento di maturazione degli eventuali fatti estintivi, modificativi o impeditivi allegati dall’attore.

Il Fatto

Il ricorrente ha impugnato l’estratto di ruolo relativo a un credito di un ente locale per sanzioni amministrative conseguenti a infrazioni al codice della strada. A fondamento della domanda ha dedotto la prescrizione del credito, asserendo che la relativa cartella di pagamento non gli era stata validamente notificata.

La domanda è stata dichiarata inammissibile dal giudice di pace e la decisione è stata confermata dal Tribunale di Roma. Proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, la Corte affronta in via pregiudiziale la questione dell’interesse ad agire, rilevabile in sede di legittimità anche d’ufficio.

La Motivazione della Corte

La Corte individua il profilo assorbente nell’inammissibilità della domanda per difetto di interesse. Richiama l’art. 3 bis del d.l. n. 146/2021, introdotto in sede di conversione dalla legge n. 215/2021, che ha novellato l’art. 12 d.P.R. n. 602/1973 inserendovi il comma 4 bis. La norma stabilisce che l’estratto di ruolo non è impugnabile e ammette la diretta impugnazione del ruolo e della cartella non notificata solo se il debitore dimostra il pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto, per la riscossione di somme dovute da soggetti pubblici o per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione.

Il Collegio richiama la giurisprudenza delle Sezioni Unite n. 26283 del 2022, secondo cui la disposizione si applica anche ai processi pendenti, perché specifica e concretizza l’interesse alla tutela immediata rispetto al ruolo e alla cartella non notificata o invalidamente notificata. Le questioni di legittimità costituzionale della norma, in riferimento agli artt. 3, 24, 101, 104, 113 e 117 Cost., con riguardo all’art. 6 CEDU e all’art. 1 del Protocollo addizionale n. 1, sono state ritenute manifestamente infondate.

Nel caso concreto il ricorrente ha impugnato la cartella e il sottostante ruolo a distanza di anni dalla emissione e in mancanza di nuovi atti di esercizio o minaccia dell’azione esecutiva, lamentando la mancata notifica. Ha così proposto esattamente la domanda in relazione alla quale la norma ha conformato e delimitato l’interesse ad agire, senza che assumano rilievo le ragioni poste a base della stessa. Ciò esclude ogni incidenza, sul piano dell’ammissibilità, del momento in cui si siano verificati gli eventuali fatti estintivi allegati.

La Corte precisa infine che non risulta allegato né dimostrato lo specifico interesse qualificato richiesto dalla disposizione, senz’altro applicabile nel giudizio. La sentenza impugnata è quindi cassata senza rinvio, ai sensi dell’art. 382, comma 3, cod. proc. civ., perché la domanda non poteva essere proposta o proseguita. Le spese dell’intero giudizio sono compensate, anche tenuto conto della normativa sopravvenuta in corso di causa.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *