Tassa automobilistica su veicoli in leasing: responsabilità esclusiva dell’utilizzatore (Cass. civ. Sez. V n. 863 del 09.01.2024)

Principi di diritto (Massima)
In tema di tassa automobilistica relativa a veicoli concessi in locazione finanziaria, per i rapporti d’imposta sorti tra il 15 agosto 2009 e il 15 giugno 2016 il soggetto passivo è esclusivamente l’utilizzatore, con esclusione di ogni responsabilità solidale del concedente. L’art. 10, comma 7, del d.l. n. 113/2016, abrogando la norma di interpretazione autentica di cui all’art. 9, comma 9-bis, del d.l. n. 78/2015, ha reintrodotto pro futuro la regola impositiva già desumibile dall’art. 7 della legge n. 99/2009, applicabile anche ai rapporti d’imposta maturati nel periodo intermedio. Ne deriva che, in caso di leasing, il proprietario concedente non è obbligato in solido con l’utilizzatore al pagamento della tassa per l’annualità ricompresa in tale intervallo temporale.

Il Fatto

Una società di leasing impugnava molteplici cartelle di pagamento della tassa automobilistica regionale per l’anno 2012, relative a vari autoveicoli concessi in locazione finanziaria a terzi, per un importo complessivo di € 150.918,18. La Commissione tributaria provinciale accoglieva il ricorso originario; la Commissione tributaria regionale, su appello della Regione, riformava la decisione ritenendo il concedente solidalmente obbligato con l’utilizzatore.

La società proponeva quindi ricorso per cassazione, deducendo la violazione della disciplina sui soggetti passivi della tassa. La Regione resisteva con controricorso.

La Motivazione della Corte

La Corte ha ritenuto fondato l’unico motivo di ricorso. Secondo il giudice di appello, l’assetto normativo applicabile ratione temporis avrebbe individuato quali soggetti passivi tanto il concedente quanto l’utilizzatore, entrambi obbligati in solido.

La Corte ha ricostruito il quadro normativo in senso opposto. L’art. 10 del d.l. n. 113/2016, abrogando la norma di interpretazione autentica recata dall’art. 9-bis del d.l. n. 78/2015 — che per il passato individuava quale soggetto passivo esclusivamente l’utilizzatore a titolo di locazione finanziaria, salva l’ipotesi di responsabilità solidale della società di leasing che avesse provveduto al pagamento cumulativo per i periodi compresi nella durata del contratto — ha reintrodotto pro futuro la medesima regola impositiva già ricavata dall’art. 7 della legge n. 99/2009.

Tale regola è stata ritenuta applicabile anche ai rapporti d’imposta sorti tra il 15 agosto 2009 (data di entrata in vigore della legge n. 99/2009) e il 15 giugno 2016 (data di entrata in vigore del d.l. n. 113/2016). La Corte ha richiamato sul punto i propri precedenti (Sez. 5 n. 13131, 13132, 13133 e 13135 del 2019; Sez. 6 n. 31787 del 2021; Sez. 6-5 nn. 32049 e 32050 del 2021; Sez. 6-5 n. 4168 del 2022).

La ricostruzione ha trovato ulteriore conforto nella sentenza della Corte costituzionale n. 33 del 2020, che ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 10, commi 6 e 7, del d.l. n. 113/2016, sollevata con riferimento agli artt. 3 e 53 Cost. In quella motivazione il giudice delle leggi ha affermato che, per il periodo dal 15 agosto 2009 fino al 31 dicembre 2015, è rimasta efficace la norma interpretativa di cui all’art. 9, comma 9-bis, del d.l. n. 78/2015, che stabilisce la responsabilità esclusiva dell’utilizzatore.

Poiché l’annualità d’imposizione (2012) si colloca nell’intervallo tra il 15 agosto 2009 e il 15 giugno 2016, il giudice di appello non si è conformato a tale principio, avendo erroneamente ritenuto la responsabilità solidale del concedente. Il ricorso è stato quindi accolto, la sentenza cassata e la causa decisa nel merito ai sensi dell’art. 384, primo comma, ultima parte, cod. proc. civ., con accoglimento del ricorso originario della contribuente e annullamento delle cartelle. Le spese dell’intero giudizio sono state compensate, in ragione del consolidarsi dell’orientamento giurisprudenziale nel corso del procedimento.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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