Concordato preventivo non esonera da sanzioni per omessa rateazione (Cass. civ. Sez. V n. 6358 del 08.03.2024)
Principi di diritto (Massima)
L’apertura di una procedura di concordato preventivo non è ostativa né all’accertamento dei crediti tributari pregressi mediante iscrizione a ruolo ed emissione della cartella, né all’irrogazione delle sanzioni pecuniarie e degli accessori maturati fino a quel momento. Le sanzioni costituiscono credito del Fisco per il solo fatto che si sia verificata la violazione della legge tributaria, senza che assuma rilievo l’assoggettamento dell’impresa alla procedura concorsuale. La decadenza dalla rateazione ex art. 3-bis del d.lgs. n. 462/1997 consegue oggettivamente al mancato rispetto della rateizzazione concordata, senza che l’impossibilità di pagamento sia ricollegabile all’apertura della procedura. Il contribuente è pertanto tenuto a versare imposte, interessi e sanzioni rideterminate nella misura ex art. 13 del d.lgs. n. 471/1997.
Il Fatto
Una società, già in liquidazione e poi dichiarata fallita, riceveva due cartelle di pagamento relative a IVA 2013 e IRAP 2011, emesse a seguito di controllo automatizzato e di controllo manuale delle dichiarazioni. A fronte delle contestazioni di irregolarità la società aveva avviato un pagamento rateizzato, ma l’Amministrazione finanziaria le contestava la decadenza dal beneficio per il mancato pagamento tempestivo di alcune rate successive alla prima, con conseguente notifica delle cartelle.
La Commissione tributaria provinciale accoglieva parzialmente i ricorsi riuniti, confermando il recupero delle imposte, eliminando gli interessi e riducendo le sanzioni al 10%. La Commissione tributaria regionale, in parziale riforma, riteneva dovuti gli interessi secondo il piano di rateazione e confermava la misura sanzionatoria, sul presupposto che l’ammissione al concordato preventivo impedisse l’esercizio delle azioni esecutive e i pagamenti per debiti pregressi, escludendo così effetti sanzionatori. L’Agenzia delle Entrate ricorreva per cassazione; la contribuente non svolgeva difese.
La Motivazione della Corte
Il ricorso è fondato. La Corte richiama la giurisprudenza consolidata della Sezione secondo cui l’apertura della procedura di concordato preventivo non è ostativa né all’accertamento dei crediti tributari pregressi, né all’irrogazione di sanzioni e accessori. L’accertamento del credito è condizione della partecipazione dell’Amministrazione alla procedura concorsuale, mentre le sanzioni danno luogo a un credito del Fisco per il fatto stesso della violazione tributaria, a prescindere dall’assoggettamento dell’impresa alla procedura (Sez. V n. 9440 del 04.04.2019).
È essenziale, precisa la Corte, che i presupposti impositivi e le violazioni da cui discendono le sanzioni siano stati posti in essere anteriormente alla procedura concorsuale, la quale non può essere invocata come ipotesi di forza maggiore estintiva dell’obbligazione (Sez. V n. 24880 del 06.11.2020).
La Corte ribadisce inoltre che l’obbligazione tributaria sorge con il verificarsi del presupposto di fatto cui è ricollegata l’emersione del tributo. La successiva attività accertativa dell’Agenzia attiene all’esercizio del diritto di credito e ha funzione strumentale, potendo limitarsi al controllo della regolarità formale e della completezza della dichiarazione, senza necessariamente notificare un atto di accertamento.
Ne deriva che la circostanza oggettiva del mancato rispetto della rateizzazione concordata comporta la perdita del diritto all’agevolazione, senza che l’impossibilità di pagamento sia ricollegabile all’apertura della procedura concorsuale. Il contribuente è quindi tenuto a versare imposte, interessi e sanzioni rideterminate ex art. 13 del d.lgs. n. 471/1997, dovute per l’omesso versamento delle somme dichiarate.
La sentenza di appello non si è attenuta a tali principi. Il ricorso è accolto, la sentenza è cassata con rinvio alla Commissione tributaria regionale dell’Emilia Romagna, in diversa composizione, in relazione al profilo accolto, a quelli rimasti assorbiti e per le spese.
Nota della Redazione
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