Ricorso inammissibile su incarichi dirigenziali e permanenza di sede (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 19274 del 12.07.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per cassazione che, sul punto dell’asserita incompatibilità tra la durata dell’incarico dirigenziale prevista dall’art. 19 d. lgs. n. 165/2001 e il vincolo quinquennale di permanenza nella prima sede di servizio di cui all’art. 35, comma 5 bis, d. lgs. n. 165/2001, prospetti solo la possibilità del rinnovo dell’incarico in altra articolazione della medesima sede e una prassi amministrativa, senza confrontarsi con la statuizione che colloca la proroga nella discrezionalità dell’ente, è inammissibile. La censura che si limiti a ribadire l’asserita conferma negoziale collettiva di una clausola senza misurarsi con l’affermazione che la disposizione riguarda l’assunzione presso la prima sede e non il conferimento degli incarichi dirigenziali non assolve all’onere di specificità. La proposizione di un ricorso infondato o dilatorio non integra di per sé il danno processuale ai fini dell’art. 96 cod. proc. civ., e l’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002 non è applicabile alle Amministrazioni dello Stato esonerate dal versamento del contributo per la prenotazione a debito.

Il Fatto

Un dirigente di II fascia dell’Area I del Ministero dell’Interno agiva in giudizio per far accertare il proprio diritto a partecipare alle procedure di mobilità indette per i dirigenti nel 2015 e nel 2016. Il Tribunale di Bolzano aveva accolto la domanda, dichiarando illegittima l’esclusione, ordinando all’Amministrazione di assegnare l’incarico di direzione di un servizio centrale e condannando la stessa al risarcimento del danno in misura pari a euro 5.030,00.

La Corte d’Appello di Trento, Sezione distaccata di Bolzano, ha respinto il gravame del Ministero. Ha ritenuto infondata l’eccezione di inammissibilità dell’appello, ha escluso la violazione dell’art. 416 cod. proc. civ. e ha condiviso la distinzione tra qualifica dirigenziale e conferimento dell’incarico. Il Ministero ha proposto ricorso per cassazione con due motivi, cui la controricorrente ha replicato con controricorso e memoria.

La Motivazione della Corte

La Corte territoriale aveva giudicato inconciliabile la durata triennale o quinquennale dell’incarico dirigenziale con l’obbligo quinquennale di permanenza nella prima sede di assegnazione, osservando che quest’ultimo si riferisce alle procedure di mobilità disciplinate dagli artt. 30 e ss. del d. lgs. n. 165/2001, estranee agli incarichi dirigenziali. Il conferimento dell’incarico ricade invece nell’art. 19 d. lgs. n. 165/2001, a cui sono riconducibili i bandi contestati.

Con il primo motivo il Ministero ha denunciato la violazione degli artt. 19, 21, 23, 28 e 35, comma 5 bis, del d. lgs. n. 165/2001, nonché dell’art. 2103 cod. civ., sostenendo la compatibilità tra rapporto di lavoro a tempo indeterminato e incarichi a tempo determinato e la generale applicabilità del vincolo quinquennale anche ai dirigenti. La Corte ha dichiarato il motivo inammissibile: la censura prospetta solo il rinnovo dell’incarico in altro ufficio della stessa sede e una prassi amministrativa, senza confrontarsi con la statuizione secondo cui la proroga rientra nella discrezionalità dell’ente, e sollecita un giudizio di merito fondato su decreti e prassi non menzionati nella sentenza impugnata.

Con il secondo motivo il Ministero ha dedotto la violazione dell’art. 34, comma 4, del CCNL dirigenti del 21.4.2006 e dell’art. 29 CCNL del 12.2.2010, oltre all’omessa pronuncia ex art. 112 cod. proc. civ. su un’eccezione di primo grado ribadita in appello. Anche questo motivo è inammissibile: l’omessa pronuncia non sussiste, avendo la sentenza affermato che la disposizione richiamata riguarda le procedure di mobilità, e la censura non si misura con tale statuizione. La Corte aggiunge che l’art. 35 concerne l’assunzione presso la prima sede di servizio e non il conferimento di incarichi presso altre sedi.

Il ricorso è dunque dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente alle spese di legittimità. La Corte esclude i presupposti per una pronuncia ex art. 96 cod. proc. civ., ricordando che il ricorso infondato o dilatorio non produce quel danno processuale, e rileva l’inapplicabilità dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002 alle Amministrazioni dello Stato esonerate dal versamento del contributo mediante prenotazione a debito, richiamando le Sezioni Unite n. 4315/2020 e n. 9938/2014.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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