Equiparazione ex Italter ai dirigenti regionali senza concorso è esclusa (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 19276 del 12.07.2024)

Principi di diritto (Massima)
L’equiparazione ai dirigenti della Regione Sicilia dei dipendenti provenienti da società a partecipazione pubblica, quali il personale ex ITALTER e SIRAP, è esclusa quando essi non siano stati assunti in seguito a pubblica selezione. La regola costituzionale della necessità del pubblico concorso per l’accesso alle pubbliche amministrazioni va rispettata anche dalle disposizioni che regolano il passaggio da soggetti privati a enti pubblici. Ne consegue che un giudicato che abbia riconosciuto al lavoratore le sole differenze retributive tra il livello di appartenenza e quello superiore, con la formula “eventualmente maggiorate”, non attribuisce la qualifica formale superiore né il correlato trattamento del dirigente di terza fascia. L’operazione di riclassificazione va compiuta secondo la qualifica formalmente posseduta al momento del transito nel ruolo regionale, senza riguardo all’esercizio di fatto di mansioni superiori. È inammissibile, per difetto di autosufficienza, il motivo di ricorso che non trascriva integralmente il giudicato e non localizzi gli atti nel ricorso.

Il Fatto

Il lavoratore, dipendente regionale già appartenente al personale ex Italter, aveva ottenuto una pronuncia di condanna dell’Amministrazione regionale al pagamento delle differenze retributive maturate tra il VI e il VII livello del CCNL Edili, con decorrenza dal 22 gennaio 2002 ed “eventualmente maggiorate” ai sensi dell’art. 48, primo comma, della legge regionale Sicilia n. 21/2001. Instaurato un nuovo giudizio per la corretta quantificazione di quanto dovuto in forza di quel giudicato, il Tribunale di Palermo aveva condannato gli Assessorati regionali al pagamento di una somma ulteriore.

La Corte di Appello di Palermo ha riformato la decisione, escludendo che al lavoratore spettasse il compendio retributivo del dirigente di terza fascia. Il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi, dolendosi della violazione del giudicato, dell’omessa pronuncia su alcune voci e del mancato esercizio del potere di compensazione delle spese.

La Motivazione della Corte

Il primo motivo, con cui si denuncia la violazione dell’art. 2909 cod. civ. e delle disposizioni regionali in materia di equiparazione, è dichiarato inammissibile. La censura non assolve agli oneri di specificazione e allegazione imposti dagli artt. 366, n. 6, e 369, n. 4, cod. proc. civ., perché non trascrive integralmente il giudicato invocato e non lo localizza nell’indice del ricorso.

Nel merito, la sentenza impugnata risulta conforme all’orientamento della Corte, che ha escluso l’equiparazione a dirigenti della Regione Sicilia dei dipendenti ex ITALTER e SIRAP non assunti mediante pubblica selezione. Si richiama Cass. n. 5745/2024, che a sua volta richiama Cass. n. 26394/2022: ogni equiparazione di personale non assunto con concorso a quello entrato per selezione pubblica deve avvenire con estrema cautela, evitando equiparazioni tout court in contrasto con il dettato costituzionale.

Il percorso argomentativo si fonda sulla giurisprudenza costituzionale. La Corte costituzionale n. 113/2017, dichiarando l’illegittimità dell’art. 31 della legge regionale Sicilia n. 8 del 2016, ha affermato che la regola della necessità del pubblico concorso va rispettata anche dalle disposizioni che regolano il passaggio da soggetti privati a enti pubblici. Le sentenze n. 167 del 2013, n. 189 del 2011, n. 215 del 2009 e n. 227 del 2013 precisano che un interesse pubblico alla deroga può ricorrere solo in circostanze determinate — necessità funzionali accertate, procedure di verifica, limiti percentuali — e che l’area delle eccezioni alla regola del concorso deve essere rigorosamente delimitata.

Quanto al secondo motivo, la Corte rileva che la sentenza di appello ha dato atto della domanda relativa al maturato economico connesso all’anzianità e alle mansioni superiori, rigettando tutte le domande connesse sul presupposto dell’erronea equiparazione giuridica. La censura sull’omessa pronuncia in tema di ferie difetta però di autosufficienza, non riportando le statuizioni di primo grado sul punto né localizzando gli atti introduttivi.

Anche il terzo motivo è inammissibile. La denuncia di violazione dell’art. 91, comma 1, cod. proc. civ. trova ingresso in sede di legittimità solo quando le spese siano poste a carico della parte integralmente vittoriosa (Cass. n. 18128 del 2020 e Cass. n. 26912 del 2020), mentre la compensazione delle spese ex art. 92 cod. proc. civ. costituisce esercizio di un potere discrezionale del giudice di merito (Cass. Sez. Un. n. 20598 del 2008). Il ricorso è dichiarato inammissibile e si dà atto dell’obbligo di versare l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002, se dovuto.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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