Riconoscimento anzianità nel passaggio dalla scuola materna comunale a quella statale (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 8605 del 29.03.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nel passaggio del docente dal ruolo della scuola materna comunale al ruolo della scuola materna statale, l’anzianità maturata per il servizio di ruolo prestato nel ruolo di provenienza deve essere riconosciuta integralmente, ai fini giuridici ed economici. L’art. 485, terzo comma, del d.lgs. n. 297/1994, letto in combinato disposto con gli artt. 17, 18 e 23 della legge n. 444/1968, non giustifica un trattamento deteriore del docente che transiti tra i due ruoli della scuola dell’infanzia. Muovendo dall’interpretazione sistematica già affermata dalle Sezioni Unite n. 9144/2016 e dalla piena fungibilità tra i ruoli di ogni ordine e grado sancita da Sezioni Unite n. 22726/2022, il riconoscimento integrale dell’anzianità non tollera distinzioni fondate sul solo passaggio tra scuola materna comunale e scuola materna statale. La ricostruzione di carriera deve quindi computare per intero il servizio di ruolo pregresso.

Il Fatto

Una docente di scuola materna, immessa di ruolo presso un Comune e successivamente transitata nel ruolo della scuola materna statale, ha chiesto il riconoscimento ai fini giuridici ed economici dell’anzianità maturata alle dipendenze dell’ente locale in un arco pluriennale di servizio, con la condanna dell’Amministrazione al pagamento delle differenze retributive.

Il Tribunale ha respinto la domanda e la Corte di Appello di Napoli ha rigettato il gravame. Il giudice di appello ha ritenuto che il riconoscimento del servizio pregresso operi solo in caso di passaggio da ruolo inferiore a ruolo superiore, mentre la ricorrente aveva sempre insegnato nella scuola dell’infanzia. La docente ha proposto ricorso per cassazione affidato a cinque motivi; il Ministero è rimasto intimato.

La Motivazione della Corte

La Corte affronta la questione del riconoscimento dell’anzianità nel passaggio di ruolo tra scuola materna comunale e scuola materna statale. Il giudice di appello aveva escluso l’applicabilità dei principi di legittimità sul presupposto che nella specie non si fosse verificato alcun passaggio tra ruoli.

Il Collegio richiama l’insegnamento delle Sezioni Unite n. 9144/2016, che, muovendo dall’art. 57 della legge n. 312/1980, ha letto l’art. 83 del d.P.R. n. 417/1974 nel senso che, in ogni caso in cui l’ordinamento consente il passaggio di ruolo, il docente conserva l’anzianità maturata nel ruolo precedente, a tutti gli effetti, giuridici ed economici. Una lettura restrittiva sarebbe incorsa in irrazionale disparità di trattamento.

La Corte dà conto del fatto che tale indirizzo è ormai diritto vivente, richiamando i precedenti conformi (tra gli altri, Cass. n. 19779 del 2016, Cass. n. 9397 del 2017 e Cass. n. 4877 del 2020). Viene inoltre valorizzata Sezioni Unite n. 22726/2022, che ha enunciato la piena fungibilità tra i ruoli di ogni ordine e grado, estendendo il computo integrale anche al servizio non di ruolo prestato prima dell’immissione.

Su queste basi, la Corte afferma che l’anzianità per il servizio di ruolo deve essere riconosciuta anche nel passaggio dal ruolo della scuola materna comunale a quello della scuola materna statale. La sentenza impugnata, non attenendosi a tali principi, è cassata sul punto, con rinvio alla Corte di Appello di Napoli in diversa composizione anche per le spese.

Il quarto motivo, che lamentava l’omesso esame di un fatto decisivo, è dichiarato inammissibile: il fatto asseritamente omesso risulta invece valutato nella sentenza impugnata.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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