Esonero spese pensionato decisiva dichiarazione art 152 disp att cod proc civ (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 21846 del 29.07.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il diritto all’esonero dall’onere delle spese di lite, previsto dall’art. 152 disp. att. cod. proc. civ., opera fin dal giudizio di merito ed è subordinato alla dichiarazione della parte che ne abbia i presupposti sostanziali. La relativa censura è ammissibile in sede di legittimità quando sia puntualmente dedotta e illustrata. Nel giudizio di cassazione, se non occorrono ulteriori accertamenti di fatto, la Corte decide nel merito e dichiara non ripetibili le spese, con compensazione di quelle del giudizio di legittimità.

Il Fatto

La Corte d’Appello di Roma, in accoglimento del gravame dell’INPS, aveva dichiarato ripetibile l’indebito di circa 4.700 euro maturato nel 2013 sulla pensione della ricorrente. I giudici di secondo grado avevano ritenuto che la nota con cui l’Istituto aveva contestato l’indebito enunciasse in modo chiaro le ragioni della sua insorgenza, riconducibili al superamento dei limiti reddituali condizionanti il diritto all’integrazione al minimo. La ricorrente era stata altresì condannata al pagamento delle spese del doppio grado.

Avverso tale sentenza la pensionata ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi, resistito dall’INPS con controricorso.

La Motivazione della Corte

Con il primo motivo la ricorrente lamentava la violazione e falsa applicazione dell’art. 80, comma 3, r.d. n. 1422/1924, dell’art. 52 legge n. 88/1989, dell’art. 13 legge n. 412/1991 e dell’art. 2697 cod. civ., sostenendo che la nota dell’Istituto non avesse indicato né l’entità delle somme corrisposte in eccesso mese per mese, né l’entità dei redditi percepiti. Da qui la dedotta irripetibilità dell’indebito, in forza del principio affermato da Cass. n. 198/2011.

La Corte ha ritenuto il motivo inammissibile. Le censure non evidenziano, nell’illustrazione del mezzo, alcuna effettiva violazione delle norme richiamate in rubrica, ma si risolvono in una contestazione del merito della valutazione operata dai giudici di appello, coperta da apprezzamento insindacabile in sede di legittimità.

Il secondo motivo ha avuto invece accoglimento. La ricorrente censurava, per violazione dell’art. 152 disp. att. cod. proc. civ., la condanna alle spese del doppio grado, disposta nonostante la dichiarazione risultante in atti. La Corte ha ritenuto la censura adeguatamente e puntualmente dedotta a sostegno del diritto all’esonero dall’onere delle spese, introdotto fin dal giudizio di merito, richiamando l’interpretazione costante della giurisprudenza di legittimità e, per tutte, Cass. n. 34890 del 2024 ed ivi ulteriori precedenti.

Ne è conseguita la cassazione della sentenza impugnata limitatamente alla statuizione sulle spese di lite. Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa è stata decisa nel merito, con declaratoria di esonero della parte soccombente dal pagamento delle spese, e con compensazione di quelle del giudizio di legittimità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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